Dopo le anticipazioni del MEF (Comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023), il Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 ufficializza la proroga per la rottamazione cartelle edizione 2023 (rottamazione quater).
Più tempo per fare la richiesta della sanatoria, dunque, per le cartelle aventi ad oggetto debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La scadenza del 30 aprile 2023 per la presentazione della domanda di adesione viene spostata al 30 giugno 2023. Si sposta al 30 settembre 2023 (rispetto al 30 giugno) la data entro cui l’Agenzia Entrate Riscossione dovrà rispondere al contribuente.
Slitta dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 il pagamento dell’unica o prima rata di pagamento della somma dovuta a seguito dell’adesione.
Come e entro quando correggere la domanda
Chi intende sfruttare la chance di sanare i debiti con l’Amministrazione finanziaria (e non), quindi, potrà fare richiesta entro la fine del mese di giugno 2023 (invece che aprile). Una possibilità che permette di pulire la fedina fiscale pagando solo la quota capitale del debito, risparmiando sostanzialmente sanzioni e interessi.
Restano ferme le modalità di adesione. Tramite area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione (autenticandosi con credenziali SPID, CIE o CNS) oppure tramite area pubblica del sito stesso (in questo caso non bisogna autenticarsi).
Entro la stessa data del 30 giugno 2023 si potrà integrare anche una domanda già presentata. In realtà non è che si integra, ma si presenta una domanda ex novo la quale sostituirà la precedente. Infatti, l’Agenzia Entrate Riscossione prenderà a riferimento l’ultima richiesta presentata.
Ad esempio, il contribuente, potrebbe ridefinire il piano di rateizzazione scelto nella prima domanda. Nella richiesta bisogna scegliere se pagare in unica soluzione o a rate. Si possono scegliere al massimo 18 rate. Tutto è lasciato alla discrezionalità del contribuente medesimo.
Il calendario di pagamento della rottamazione cartelle
Per l’unica soluzione il pagamento scade il 31 ottobre 2023 (non più entro il 31 luglio 2023).
Le prime due rate devono essere pari, ciascuna, al 10% dell’importo complessivamente dovuto. Inoltre, sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al 2% a decorrere dal 1° novembre 2023 e non più dal 1° agosto.
Non cambiano i 5 giorni di tolleranza. Quindi, resta consentito pagare anche entro i 5 giorni successivi alla scadenza, senza che ciò comporti la decadenza dalla rottamazione cartelle. Nel caso in cui, invece, non si paga nemmeno entro 5 giorni, il contribuente decade dalla sanatoria. Gli importi eventualmente già pagati saranno considerati come acconti.