Chi non è riuscito a pagare la 5° rata della rottamazione delle cartelle 2024 o lo ha fatto solo parzialmente, da oggi 24 settembre deve dire addio alla pace fiscale. Infatti come ribadito più volte, la norma sulla pace fiscale non ammette alcun inadempimento; anche se lieve. C’è una tolleranza di 5 giorni che è scaduta proprio ieri.
Ora bisogna mettere in conto di essere attenzionato con fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, ecc.
Per alcuni debitori non c’è neanche la possibilità di attivare una rateazione ordinaria, quantomeno per bloccare le azioni di riscossione e attendere eventualmente la rottamazione-quinquies.
A ogni modo c’è chi potrà contare sul salvagente della rateazione ordinaria e chi invece, decaduto dalla rottamazione per un debito rateizzato e non pagato (rateazione decaduta), non avrà nessuna altra scelta che pagare il residuo con sanzioni e interessi.
La rottamazione delle cartelle 2024. La 5° rata scadeva il 23 settembre
Il 23 settembre scadeva la 5° rata della rottamazione delle cartelle.
La sesta rata invece dovrà essere versata entro il prossimo 30 novembre. A tale scadenza vanno aggiunti i 5 giorni di tolleranza.
E’ utile ricordare che per i residenti dei territori alluvionati la quarta rata scadeva il 31 agosto. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza previsti per legge sono stati considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 settembre 2024; La quinta rata scade il 31 ottobre. Sempre in considerazione dei 5 giorni di tolleranza, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 novembre 2024.
Rottamazione cartelle. Poche soluzioni per chi non ha pagato la 5° rata
In premessa abbiano accennato al fatto che coloro i quali non hanno pagato la quinta rata entro ieri 23 settembre, non sempre potranno mettersi al riparo da fermi amministrativi, ipoteche, ecc. con una semplice rateazione ordinaria. Infatti, la situazione più critica è quella del contribuente decaduto dalla rottamazione per un debito in precedenza rateizzato e non pagato (rateazione richiesta post 16 luglio 2022 e poi decaduta).
In tale caso non avrà nessuna altra scelta che pagare il residuo con sanzioni e interessi. Importi che erano stati annullati post adesione alla rottamazione quater.
Infatti, nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le dilazioni originarie poi oggetto di rottamazione richieste dopo il 16 luglio 2022:
qualora il debitore incorra nell’inefficacia della «rottamazione-quater» relativamente a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta dal 16 luglio 2022, non può nuovamente rateizzare questi debiti, non per effetto dell’inefficacia della definizione ma della decadenza dalla vecchia dilazione. Viceversa, in base all’articolo 15-bis, comma 3, del Dl 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
Per alcuni dunque la scelta di pagare la rottamazione delle cartelle 2024 era obbligata.
La decadenza delle rate
Si ricorda che
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
- per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
Infine, per le rateizzazioni richieste dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
Riassumendo…
- Entro il 23 settembre doveva essere pagata la 5° rata della rottamazione delle cartelle;
- chi è decaduto può richiedere una rateazione ordinaria del debito residuo aumentato di sanzioni e interessi;
- tale possibilità non è ammessa per i debiti oggetto di rateazione post 16 luglio 2022, decadute prima di accedere alla rottamazione.