Rottamazione cartelle, prima rateazione e successiva decadenza. Così si evità il pignoramento

La situazione si complica se il debito oggetto di rottamazione delle cartelle era stato già oggetto di rateazione anch'essa decaduta prima dell'accesso alla sanatoria
8 mesi fa
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cartelle
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In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sulla rottamazione delle cartelle.

“Buongiorno, a causa di carenza di liquidità non sono riuscito a rispettare la scadenza del 20 marzo scorso per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione delle cartelle; avevo presentato domanda di pace fiscale per un debito già in precedenza oggetto di rateazione ordinaria poi decaduta a causa del mancato pagamento di alcune rate; ora ho perso anche la chance di rottamazione delle cartelle. Nel mio caso, per evitare pignoramenti ed eventuali fermi amministrativi, è ancora possibile chiedere una nuova rateazione ordinaria per il debito già oggetto di rateazione e di successiva pace fiscale ? Preciso che la rateazione poi decaduta era stata a me concessa nel 2021.

” 

La rottamazione delle cartelle. La scadenza del 20 marzo

Prima di entrare nello specifico della questione è bene fare un cenno alla scadenza del 20 marzo.

Grazie al DL Milleproroghe post conversione in legge (DL 215/2023) le prime tre rate della rottamazione delle cartelle potevano essere pagate entro il 20 marzo.

Per chi ha rispettato la scadenza del 20 marzo, le restanti quindici rate di 18 (16 di 18 per i territori alluvionati), dovranno essere versate negli anni successivi, alle seguenti scadenze:

  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati (allegato n. 1 DL 61/2023) di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana varranno sempre tre mesi di proroga. Cosicché, la terza rata dovrà essere versata entro il 31 maggio 2024. La quarta entro il 31 agosto 2024.

Queste sono tutte le scadenza 2024 della rottamazione delle cartelle.

Vale sempre la regola in base alla quale: in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della pace fiscale e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme residue dovute.

Rottamazione cartelle, prima rateazione e decadenza. Così si evità il pignoramento

Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo al quesito esposto in premessa.

Se si analizza la norma sulla rottamazione della cartelle, al contrario di quanto disposto per le vecchie sanatorie, non è previsto il divieto di rateizzare ex art.19 del DPR 602/1973 i debiti rispetto ai quali il contribuente:

  • ha presentato istanza di rottamazione delle cartelle;
  • non ha pagato le rate ed è decaduto dalla sanatoria.

Dunque, in linea di massima chi non ha pagato la rottamazione delle cartelle può comunque rateizzare il debito residuo con i piani di dilazione “ordinari”.

La situazione si complica però laddove il debito oggetto di rottamazione era stato già oggetto di dilazione anch’essa decaduta prima dell’accesso alla sanatoria.

In tale caso, entrano in gioco le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2024:

qualora il debitore incorra nell’inefficacia della «rottamazione-quater» relativamente a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta dal 16 luglio 2022, non può nuovamente rateizzare questi debiti, non per effetto dell’inefficacia della definizione ma della decadenza dalla vecchia dilazione. Viceversa, in base all’articolo 15-bis, comma 3, del Dl 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

Ciò sta a significare che la possibilità di rateizzare nuovamente il debito prima oggetto di dilazione ex art.19 e poi oggetto di pace fiscale, entrambe non pagate ossia decadute, dipende da quando era stato accesso il piano di dilazione originario.

Cosicché, se effettivamente la rateazione di cui al quesito era stata concessa dall’ADER nel 2021, il contribuente potrà richiedere nuovamente la rateazione del debito.

Tuttavia dovrà pagare prima tutte le rate del vecchio piano di dilazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il pagamento della prima rata del nuovo piano di dilazione bloccherà eventuali pignoramenti non in fase avanzata e fermi amministrativi.

Riassumendo…

  • Chi non ha pagato la rottamazione delle cartelle al 20 marzo ha perso i vantaggi della pace fiscale;
  • non sempre è possibile rateizzare nuovamente il debito già oggetto di rateazione e di successiva rottamazione delle cartelle;
  • la situazione si complica se il debito oggetto di rottamazione era stato già oggetto di dilazione anch’essa decaduta prima dell’accesso alla sanatoria.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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