La rottamazione cartelle edizione legge di bilancio 2023 si è già chiusa per alcuni mentre è ancora aperta per altri.
Si è chiusa per chi doveva pagare in unica soluzione e lo ha fatto per tempo. Non si è ancora chiusa per chi, avendo scelto il pagamento a rate, ha pagato solo la prima e ora dovrà versare le successive. E non si è chiusa nemmeno per coloro che dovranno iniziare a pagare a gennaio 2024. Ci riferiamo a chi, al 1° maggio 2023, aveva residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni.
Per i NON alluvionati ammessi alla sanatoria, la prima scadenza per pagare era fissata il 31 ottobre 2023 ovvero 6 novembre applicando i c.d. 5 giorni di tolleranza (il 5 novembre era domenica). Entro questa data si pagava la prima o unica rata. Per chi non ha pagato (in tutto o in parte), nel rispetto delle citate date, può ritenersi decaduto dalla definizione agevolata.
A questo proposito è giunto in redazione il seguente quesito
Sono un contribuente che ha aderito alla rottamazione cartelle. In sede di domanda ho scelto il pagamento a rate. La prima rata la dovevo pagare entro il 31 ottobre 2023 e l’importo era di 350 euro. Di questa rata ho pagato 150 euro il 31 ottobre e altri 150 euro il 4 novembre. Possono ritenermi salvo o sono decaduto dalla sanatoria?
Scadenze di pagamento
Prima di rispondete al lettore è doveroso richiamare tutte le scadenze di pagamento della rottamazione cartelle edizione legge di bilancio 2023.
Per i NON alluvionati, che in sede di domanda hanno scelto il pagamento in unica soluzione, il versamento dell’importo dovuto a seguito dell’adesione alla sanatoria (indicato nella comunicazione di accoglimento ricevuta) aveva scadenza 31 ottobre 2023.
Per coloro che, invece, hanno scelto in sede di domanda il pagamento rateizzato (massimo 18 rate), il calendario segna:
- 31 ottobre 2023 – prima rata
- 30 novembre 2023 – seconda rate
- le altre rate, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.
Per gli alluvionati di maggio 2023, tutte le scadenze di pagamento sono prorogate di 3 mesi.
Rottamazione cartelle, rata spezzettata tra scadenza e giorni tolleranza
Per ogni scadenza (unica soluzione o rate) sono previsti i c.d. 5 giorni di tolleranza della rottamazione cartelle. In pratica, si può pagare anche entro 5 giorni successivi senza che succeda nulla.
Se invece non si paga (in tutto o in parte) nemmeno entro 5 giorni successivi, allora si decade dalla sanatoria. Quindi, si dovrà poi pagare anche tutto quello che si risparmierebbe con la definizione agevolata. La decadenza si verifica anche se non si paga (in tutto o in parte) una sola rata.
Ad ogni modo, l’Agenzia Entrate offre un servizio gratuito di alert scadenze sanatoria cartelle.
Detto ciò, andando a rispondere al lettore, possiamo ritenere che questi non è decaduto dalla rottamazione. Ciò, in quanto, anche se ha pagato la rata in due stop, comunque, ha versato tutto l’importo della rata entro i 5 giorni di tolleranza, ossia entro il 6 novembre 2023. Tale principio, lo possiamo ritenere applicabile anche per le rate successive.