Buonasera, in merito all’oggetto, abbiamo preso visione della Sua risposta pubblicata oggi sul sito web www.investireoggi.it, come da link seguente: Se non ho pagato una rata della Rottamazione cartelle, cosa succede?
Vorremmo se, possibile, cortesemente sottoporle il nostro caso, sempre inerente il tema delle conseguenze della domanda di rottamazione sulla dilazione dei carichi.
La nostra azienda ha aderito alla prima rottamazione (2017) alla quale, però, non è stato dato seguito, non versando NULLA.
Per le stesse cartelle contenute in tale rottamazione è stata successivamente fatta richiesta di dilazione che NON è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha motivato semplicemente: “Le cartelle non sono rateizzabili, in quanto scadute alla data di presentazione della richiesta di rottamazione”.
Poiché non è stato fatto alcun cenno alla norma di legge in base alla quale la rateizzazione delle cartelle sarebbe impedita, si suppone che il riferimento sia all’articolo 6 comma 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 249 del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, che così recita : “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero e il cui pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Poiché la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è stata presentata ben prima di ricevere la definitiva “Comunicazione delle somme dovute”, quindi senza avere ancora alcuna contezza dell’effettivo importo da versare, una volta ricevuto il dettaglio analitico delle somme da pagare, si è ritenuto di non dare seguito a tale definizione agevolata.
Il sopracitato comma 4 parla esplicitamente di VERSAMENTI EFFETTUATI acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, indicando come conseguenza che tali versamenti non determinano l’estinzione del debito RESIDUO (evidentemente di nuovo comprensivo di sanzioni e interessi di mora), il CUI pagamento non può essere rateizzato.
Ora, poiché il pronome relativo “CUI” si riferisce senza dubbio alla espressione “DEBITO RESIDUO” che sintatticamente lo precede, appare fondata la seguente domanda: come si può avere un “DEBITO RESIDUO”, che implica evidentemente un precedente versamento di qualche importo, se nulla è stato invece versato di quanto indicato nella Comunicazione delle somme dovute?
La preclusione alla dilazione non dovrebbe allora operare solo per chi (come nel caso della persona che le ha posto il quesito a cui ha risposto come da link prima citato) ha comunque effettuato qualche versamento per la rottamazione, in questo modo perfezionandola e rientrando nel dettato del precedente articolo 6 comma 4 che appunto parla di “debito residuo” non più rateizzabile?
Onestamente, non si comprende la interpretazione della norma per la quale la dilazione dei carichi sarebbe impedita anche nel caso in cui non si sia versato nulla di quanto richiesto per la rottamazione.
La ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che vorrà riservare alla presente e, in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
Risposta
Per rispondere a questo quesito mi rifaccio alle faq che l’ODCEC di Roma ha posto ad Equitalia. Nelle Faq Equitalia ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità applicative della c.d. “rottamazione“ dei ruoli.
Nel quesito n. 2 (aspetto vincolante dell’istanza): un contribuente presenta l’istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall’esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2017, ma intende proseguire nel pagamento originario, secondo il piano di rateizzo a suo tempo concordato, lo può fare? Oppure il solo fatto di aver presentato l’istanza gli preclude di tornare indietro?
Equitalia risponde che: “dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
Rateizzazione cartelle non pagate, possibile la rateizzazione
E’ possibile in alcuni casi accedere ai piani di rateizzazione. Ad esempio chi aveva dei piani di rateizzazione in corso al momento della presentazione delle domanda ed era in regola con i pagamenti, potrà riprendere il piano, se non ha pagato le rate della rottamazione. Chi si trova in questa situazione, l’Agenzia delle entrate – riscossione, comunicherà gli importi e le nuove scadenze, mantenendo in essere il numero di rate ancora non versate del piano originario.
Inoltre potrà accedere alla rateizzazione chi ha ricevuto cartelle e avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Per maggiori informazioni, consigliamo di leggere l’articolo: Rate Rottamazione non pagate, alternativa rateizzazione fino a 72 rate e oltre
Conclusioni
Se non si è provveduto a fare la rinuncia della definizione agevolata entro il 31 marzo 2017, con un’apposita dichiarazione, non è possibile più rinunciare alla rottamazione. Non pagando le rate alla scadenza stabilita, si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione. Inoltre, è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
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