Rottamazione cartelle e stralcio dei debiti fino a 1.000 euro. L’Agenzia delle entrate ha finalmente dato il via alla sanatoria delle cartelle pubblicando i modelli di domanda per aderire. Potrebbe accadere che i carichi rispetto a quali il contribuente presenta istanza di rottamazione rientrino, anche solo parzialmente, nell’altra misura agevolativa ossia nello stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro previsto sempre dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.
Come bisogna comportarsi in tali casi? Prima di presentare istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle, è necessario recarsi presso una sede territoriale dell’Agenzia delle entrate-riscossione?
Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha dato una specifica indicazione operativa in una delle FAQ sulla rottamazione pubblicate pochi giorni fa.
La rottamazione della cartelle. Un cenno
Aderendo alla sanatoria delle cartelle, il contribuente può chiudere ogni pendenza con il Fisco o con altra Amministrazione/Ente riferita al periodo 1° gennaio 2000- 30 giugno 2022. A tal fine, presentando istanza di adesione entro il 30 aprile 2023, potrà risparmiare ossia non sarà tenuto a pagare: gli interessi anche da ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e l’aggio della riscossione. Dovranno invece essere versati: il capitale, le spese sostenute dall’Agente della riscossione per le eventuali procedure esecutive avviate nonché le spese di notifica della cartella.
E’ possibile pagare gli importi dovuti:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023
Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro. Un cenno
Grazie allo stralcio dei debiti fino a 1000 euro, al 31 marzo 2023, l’Agenzia delle entrate-riscossione provvederà ad annullare tutti i debiti 2000-2015 di importo residuo (rilevato alla data del 1° gennaio 2023), fino a mille euro.
L’importo deve essere verificato rispetto al totale di: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’annullamento riguarda i debiti nei confronti di amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali.
Attenzione, per i debiti nei confronti di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (Comuni, casse di previdenza private, ecc) l’annullamento automatico riguarda solo: gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; le sanzioni; gli interessi di mora. Il contribuente in ogni caso dovrà pagare interamente il capitale, le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Per quanto riguarda le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica: limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, ci sono alcuni Enti che possono decidere di non procedere allo stralcio dei propri crediti. Infatti, gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” e, quindi, di evitare l’annullamento automatico. A tal fine dovranno adottare uno specifico provvedimento da comunicare all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Tuttavia, anche con annullamento parziale/omessa adesione, c’è la sospensione delle procedure esecutive.
Rottamazione e stralcio. Come comportarsi?
In premessa abbiamo visto che in alcuni casi, i debiti rispetto a quali il contribuente presenta istanza di rottamazione-quater, potrebbero rientrare anche solo parzialmente, nell’altra misura agevolativa ossia nello stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro.
In questo contesto, come deve essere compilata la domanda di rottamazione-quater?
Ebbene, in una FAQ pubblicata dall’Agenzia delle entrate-riscossione, è stata posta la seguente domanda:
Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro il cui annullamento, come previsto dalla legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31 marzo 2023. Posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla definizione agevolata? Non rischio di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute?
La risposta è stata la seguente:
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione- quater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Dunque, non c’è da preoccuparsi, l’Agente della riscossione calcolerà il dovuto ai fini della sanatoria delle cartelle al netto degli importi che rientrano nello stralcio dei carichi fino a mille euro.