I Comuni che intendono aderire alla rottamazione quater e allo stralcio dei debiti fino a mille euro, possono farlo con l’adozione di un unico provvedimento/regolamento. Dunque non è necessario adottare due regolamenti distinti tra loro. Il DL 34/2023, c.d. decreto bollette, non prevede limitazioni in tal senso. Il regolamento dovrà essere adottato “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” del dl n. 34/2023 (art. 17-bis, co. 1). Quindi entro il prossimo 29 luglio 2023.
La possibilità di adozione di un unico regolamento è stata messa nero su bianco dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) in un documento avente ad oggetto proprio la rottamazione e lo stralcio delle ingiunzioni fiscali.
La rottamazione delle ingiunzioni fiscali e lo stralcio dei debiti fino a mille euro
Prima dell’intervento del DL 34/2023, c.d. decreto bollette, si era creata una forte disparità di trattamento tra chi aveva debiti verso Comuni o altri enti territoriali che si erano rivolti all’Agente della riscossione nazionale (Ex Equitalia, ora ADER), e chi invece era debitore verso enti che si occupavano della riscossione in proprio o comunque per il tramite di un agente della riscossione privato.
Infatti, i primi potevano sfruttare la chance sia della rottamazione delle cartelle che lo stralcio dei debiti fino a mille euro, agli altri invece tali possibilità erano precluse. Ciò, in considerazione del fatto che la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, nel disciplinare le due sanatorie, non faceva alcun riferimento alle ingiunzioni fiscali o agli accertamenti esecutivi degli enti territoriali(escluse le Regioni).
Da qui, a superare tale disparità di trattamento ci ha pensato il citato decreto bollette.
Rottamazione delle ingiunzioni fiscali e stralcio. Decide il Comune cosa applicare
Grazie al DL bollette, i Comuni potranno decidere di applicare:
- lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R. Uno schema di regolamento per la definizione agevolata è allegato alla presente nota.
Rottamazione delle ingiunzioni fiscali. Basta un unico provvedimento del Comune
Per rendere effettivamente operativa la rottamazione delle cartelle, o lo stralcio dei debiti fino a mille euro, i Comuni dovranno adottare appositi provvedimenti/delibere entro il 29 luglio 2023.
Detto ciò nel documento pubblicato dall’IFEL, è messo in evidenza che:
Con riferimento ai tre istituti, non si pone alcun dubbio circa la possibilità per il Comune di deliberare contemporaneamente sia lo stralcio (parziale o totale) che la definizione agevolata, come pure la possibilità di deliberare solo lo stralcio, oppure solo la definizione agevolata.
Dunque, per attivare le sanatoria, i Comuni e gli altri enti territoriali, potranno adottare un unico regolamento.
L’IFEL ha pubblicato anche uno schema di regolamento.