Di recente l’Agenzia delle entrate-riscossione ha aggiornato le FAQ sulla rottamazione-quater.
Intanto, anche dopo le novità previste in materia di stralcio delle cartelle da parte del DL 198/2022, “decreto Milleproroghe”, rimane confermato che per aderire alla rottamazione, sarà necessario presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023; erano sorti dubbi in merito visto che l’annullamento delle cartelle è stato spostato al 30 aprile 2023; tuttavia poco cambia perchè comunque, tenendo conto dei debiti annullati alla data citata, l’Agenzia delle entrate riscossione invierà al contribuente la comunicazione delle somme dovute ai fini della rottamazione-qauter entro il prossimo 30 giugno, già al netto dei debiti annullati.
Rottamazione-quater. Le FAQ aggiornate
Come accennato in premessa, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha aggiornato alcune faq sulla rottamazione-quater.
Si riportano i principali aggiornamenti. Anticipiamo subito che la rottamazione-quater è ammessa anche per le cartelle non ancora notificate.
Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
riscossa all’importazione. - le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Hanno aderito: CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense: ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; CNPR – Cassa Ragionieri
ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari; INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Ulteriori chiarimenti
Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro il cui annullamento, come previsto dalla legge n. 197/2022 (modificata dalla legge n. 14/2023), si concretizzerà solo il 30 aprile 2023. posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla definizione agevolata? non rischio di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione- quater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute. Infatti, gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.