Ho una cartella di pagamento per la quale potrei fare domanda per la rottamazione quater in scadenza il 30 aprile 2023. Per questa cartella però ho anche in corso un piano di rateizzazione. Tuttavia, alcune rate le ho saltate, nel senso che non le ho pagate.
Sono a chiedere se nonostante ci sia la dilazione in corso e nonostante risulto inadempiente per alcune rate, possono comunque aderire alla sanatoria cartelle.
Possiamo semplificare e sintetizzare così la domanda che è stata posta all’Agenzia delle Entrate ed a cui quest’ultima ha dato risposta nella nuova Circolare n. 6/E del 2023.
L’adesione alla definizione agevolata
Tra le misure dedicate alla tregua fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023, ricordiamo, rientra la rottamazione quater. Si tratta della possibilità di definire in maniera agevolata i debiti (carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.
Aderire alla sanatoria significa estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Quindi, pagare fondamentalmente solo la quota capitale de debito.
Per godere di questa possibilità bisogna presentare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione stessa entro il 30 aprile 2023. Nella richiesta occorre, tra l’altro, indicare se poi si vuole pagare il dovuto in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate).
Entro il 30 giugno 2023 il richiedente riceverà comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda rottamazione quater.
Rottamazione quater con rateizzazione in corso
Tra rottamazione cartelle e rateizzazione cartella c’è differenza. Mentre, la rottamazione cartelle è circoscritta solo ai debiti affidati alla riscossione nell’arco di un certo lasso temporale, la possibilità di rateizzare una cartella di pagamento è sempre concessa a prescindere dal requisito temporale.
A rateizzare una cartella è sempre possibile, invece, rottamare è possibile solo se il legislatore ne prevede qualche edizione (come questa della legge di bilancio 2023).
Venendo al quesito esposto in premessa, l’Agenzia Entrate (Circolare n. 6/E del 2023) ha precisato che è consentito avvalersi della rottamazione quater anche in presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza.
In tal caso, quindi, il contribuente può, comunque, presentare domanda per la definizione agevolata. In tal caso la sanatoria interesserà ovviamente soli il residuo importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito del piano di rateizzo in corso.