La sola domanda di rottamazione-quater basta per far cessare il contenzioso riferito al debito oggetto di pace fiscale oppure lo sospende in attesa dell’integrale pagamento delle rate?
A questa domanda dovranno rispondere le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Infatti, La Sezione Tributaria della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 5830 del 5 marzo 2025 ha rinviato la questione alle Sezioni Unite.
Il dubbio in merito agli effetti dell’istanza di definizione agevolata sul contenzioso nasce principalmente dal fatto che la norma sulla rottamazione, la L.n°197/2022, Legge di bilancio 2023, nel regolare gli intrecci fa un generico riferimento all’effettuazione dei pagamenti e non al pagamento integrale.
Cosa evidenziata nell’ordinanza interlocutoria che potrà essere dirimente ai fini dell’assegnazione di un’interpretazione definitiva della suddetta norma.
Naturalmente la questione si pone solo laddove la domanda di rottamazione riguardava l’intera pretesa oggetto di controversia.
La rottamazione delle cartelle e gli effetti sul contenzioso
La rottamazione determina la rinuncia al ricorso o la cessazione della materia del contendere soltanto qualora abbia ad oggetto l’intero importo contestato oggetto di giudizio.
Tali contenziosi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione di adesione alla rottamazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione.
Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
Passaggi operativi che abbiamo già visto nel nostro approfondimento la rottamazione delle cartelle saluta il contenzioso.
Tuttavia, con l’ordinanza n° 24428 depositata dalla Cassazione in data 11 settembre 2024 è ritorna alla ribalta la tematica legata agli effetti della presentazione della domanda di rottamazione rispetto ai contenziosi in corso. Effetti regolati in maniera sommaria dal c.236 della L.n°197/2022. Legge di bilancio 2023.
La Cassazione ha ritenuto che per l’estinzione del processo non è necessario l’integrale pagamento delle rate.
In particolare, una volta presentata istanza di rottamazione-quater, è possibile ottenere l’estinzione del processo trasmettendo la stessa istanza contenente l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e la prova dei pagamenti effettuati fino al momento della richiesta di estinzione. Oltre alla prova che l’ADER abbia autorizzato la rottamazione. Senza che sia necessario l’integrale pagamento delle rate dovute per la pace fiscale.
Effetti della rottamazione-quater sul contenzioso. La decisione spetta alla Corte di Cassazione
L’Agenzia delle entrate da un’interpretazione diversa però al suddetto comma.
Secondo l’Agenzia delle entrate, vedi circolare. n°2/2017:
Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. L’efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l’Agente della riscossione o l’Ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa.
In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.
Dunque, l’Agenzia delle entrate ritiene che solo pagando tutte le rate della pace fiscale si arriva all’estinzione del contenzioso.
Sarà la Cassazione a decidere
Sulla base della diversa posizione assunta dalla prassi e dalla Giurisprudenza, la Sezione Tributaria della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 5830 del 5 marzo 2025 ha rinviato la questione alle Sezioni Unite.
Come riportato sul portale della Cassazione, La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme:
«Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».
Dunque non rimane che attendere la decisione della Cassazione per sapere se: la sola domanda di rottamazione delle cartelle basta per far cessare il contenzioso riferito al debito oggetto di pace fiscale oppure lo sospende in attesa dell’integrale pagamento delle rate.
Riassumendo.
- Dubbio interpretativo sulla cessazione del contenzioso: la Cassazione deve chiarire se la sola domanda di rottamazione basta per estinguere il contenzioso o se serve il pagamento integrale delle rate.
- Ordinanza della Cassazione e rinvio alle Sezioni Unite: con l’ordinanza n. 5830 del 5 marzo 2025, la Sezione Tributaria ha rinviato la questione alle Sezioni Unite della Cassazione.
- Interpretazioni divergenti: secondo una precedente ordinanza della Cassazione (n. 24428/2024), il processo può estinguersi anche senza il pagamento integrale delle rate.
L’Agenzia delle Entrate, invece, sostiene che l’estinzione avviene solo con il versamento totale del debito.
- Effetti della rottamazione sul contenzioso: la domanda di rottamazione sospende il giudizio. Il giudizio si estingue solo dopo il pagamento delle rate previste o, secondo alcune interpretazioni, già con la presentazione dell’istanza e il pagamento parziale (con declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere).
- Attesa della decisione finale: la Cassazione dovrà stabilire se la sospensione resta fino all’integrale pagamento o se il giudizio può definirsi immediatamente dopo l’adesione alla rottamazione.