Contestualmente alla pubblicazione dei modelli di domanda per richiedere la sanatoria delle cartelle, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha pubblicato altresì alcune FAQ che potrebbero tornare molto utili in fase di presentazione dell’istanza di adesione. In realtà, le FAQ che effettivamente vanno oltre le indicazioni che si rilevano dalla sola lettura della norma di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, sono poche. Quella afferente la presenza di debiti rientranti sia nella rottamazione sia nello stralcio delle cartelle l’abbiamo già analizzata.
Detto ciò, vediamo quali sono le FAQ più importanti che possono essere d’aiuto al contribuente che si sta approcciando alla sanatoria delle cartelle ma che ha molti punti di domanda da risolvere.
La rottamazione-quater
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023, introduce una nuova sanatoria per i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Anche se ricompresi in precedenti rottamazioni poi non pagate.
In particolare, grazie alla nuova sanatoria il contribuente, presentando istanza di adesione entro il 30 aprile 2023, deve pagare: l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (il capitale); le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Non dovrà invece pagare: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Questa è la sanatoria più conveniente di sempre. Infatti, rispetto alla precedenti rottamazioni, sono da annullare anche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Rottamazione-quater. Le FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione
Come accennato in premessa, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato alcune FAQ.
Vediamo i chiarimenti forniti rispetto alle 3 FAQ selezionate.
La prima FAQ riguarda l’individuazione dei debiti che rientrano nella definizione agevolata.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
La seconda FAQ invece, riguarda a procedura che si innesca una volta presentata correttamente la domanda per aderire alla sanatoria.
Ebbene, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
La comunicazione può essere anche di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
La domanda di rottamazione-quater e le rateazioni in corso
Infine, con una specifica FAQ vengono chiariti anche gli effetti della presentazione della domanda di sanatoria rispetto a chi ha già un piano di rateazione per le stesse cartelle oggetto di domanda.
Ebbene, in tali casi, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.