L’Agenzia delle entrate-riscossione ha aggiornato le FAQ sulla rottamazione-quater.
Tranne che per i territori alluvionati, il termine per presentare domanda di rottamazione delle cartelle scadeva il 30 giugno scorso.
L’aggiornamento delle FAQ ha riguardato proprio i contribuenti interessati dal DL 61/2023. Ossia i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpite dalle recenti alluvioni. Tali soggetti possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), entro il 30 settembre 2023.
La rottamazione-quater
La rottamazione-quater nasce con la Legge n°197/202, Legge di bilancio 2023.
La rottamazione permette al contribuente di pagare con un forte sconto i debiti 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 contestati con cartelle. Ovvero, avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e avvisi di addebiti INPS.
La rottamazione si applica a tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo piano di rateazione.
L’adesione alla sanatoria che fa parte della più ampia pace fiscale, permette al contribuente di chiudere ogni pendenza con il Fisco o con altra amministrazione pagando solo: le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. La prima o unica rata di pagamento scade al 31 ottobre.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la rottamazione annulla soltanto le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art.
Rottamazione-quater. Nuove FAQ ADER
Come accennato in premessa, l’ADER ha pubblicato nuove FAQ sulla rottamazione-quater.
A tal proposito, anche per i soggetti dei territori alluvionati viene confermato che non è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle per i seguenti debiti:
- carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo
avvisi di pagamento (cosiddetti GIA); - i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Dopo aver inviato la domanda di rottamazione, il contribuente deve attendere il responso dell’ADER. La domanda può essere anche ritirata.
Infatti, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni: l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione; l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione.
sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.