Codice raccomandata 6951. A molti di noi sarà capitato di ricevere un avviso di giacenza con codice raccomandata 6951. Di cosa si tratta?
Da questo codice è possibile risalire al contenuto della raccomandata ancor prima di recarsi presso l’ufficio Postale a ritirare la lettera a noi destinata. Diciamo subito che con l’avviso di giacenza, il postino ci porta a conoscenza che presso l’Ufficio Postale c’è una raccomandata la cui consegna non è stata effettuata in quanto non eravamo reperibili. Detto ciò, dall’avviso di giacenza è possibile farsi un’idea del contenuto della busta che andremo a prelevare in Posta.
La rottamazione-quater e il codice 6951
Se nell’avviso di giacenza viene riportato un codice raccomodata 6951, allora dobbiamo prestare molta attenzione. Infatti, tale codice nella quasi totalità dei casi è associato a una comunicazione che ci è stata inviata dall’Agenzia delle entrate-riscossione. Ex Equitalia.
Dunque, è bene fare molta attenzione. Soprattuto ora che la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha riproposto la rottamazione delle cartelle, rottamazione-quater. Dunque, conviene ritirare al più presto la raccomandata e laddove fosse effettivamente riconducibile a debiti vero l’Agente della Riscossione, verificare se gli stessi rientrano nella sanatoria.
Non c’è tempo da perdere.
Le scadenze delle rottamazione-quater
Considerando quanto appena detto, è utile informarsi sulle scadenze della rottamazione-quater.
Saranno oggetto di sanatoria, tutti i debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate-riscossione, ex Equitalia), tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.
Innanzitutto, il termine per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione è il 30 aprile 2023.
Da qui, entro il 30 giugno, l’Agenzia delle entrare riscossione comunicherà al debitore i debiti rispetto ai quali è stato ammesso alla sanatoria; con la “comunicazione delle somme dovute”, il contribuente riceverà anche i bollettini di pagamento.
Il pagamento delle rate della rottamazione-quater
Detto ciò, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
- nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le residue sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.