Rottamazione-quater al 30 giugno. Nel dubbio, conviene chiedere una rateazione ordinaria

Le prime due rate della rottamazione, ciascuna pari al 10% del totale dovuto, dovranno essere versate rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre
1 anno fa
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La proroga del termine per presentare istanza di rottamazione delle cartelle consente ai contribuenti di valutare meglio se aderire o meno alla nuova sanatoria prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.  Che ci sia convenienza nell’adesione non c’è dubbio. Si risparmia su sanzioni, interessi, ecc; tuttavia il tempo a disposizione per pagare non è così lungo, inoltre le prime due rate ciascuna pari al 10% del totale dovuto, dovranno essere versate rispettivamente: la prima al 31 ottobre, la seconda al 30 novembre. Quindi le scadenze sono molto ravvicinate.

A ogni modo, il contribuente che è ancora indeciso se presentare domanda di rottamazione o meno, deve valutare attentamente la possibilità di presentare intanto una richiesta di rateazione ordinaria. Ciò, gli consentirà di prendere una serie di vantaggi legati al fatto di aver manifestato all’Agenzia delle entrate la volontà di voler pagare il debito.

La rottamazione delle cartelle. Cos’è cambiato?

Il DL 51/2023 ha previsto la proroga di alcuni termini legati alla rottamazione delle cartelle.

In particolare, come ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione, il decreto proroga:

  • dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater);
  • dal 30 giugno al 30 settembre, il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (precedentemente  fissato al 30 giugno 2023);
  • dal 31 luglio al 31 ottobre 2023, la scadenza dell’unica o prima rata della sanatoria.

In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 30 novembre e le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La rottamazione delle cartelle. Le nuove scadenze delle rate

Nel complesso, il contribuente potrà pagare la rottamazione delle cartelle: in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive. Di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. A decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute.

Le restanti rate invece saranno di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Gli Interessi saranno calcolati a decorrere dal 1° novembre 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace. Di conseguenza i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, come da cartella originaria.

Rottamazione cartelle. Nel dubbio, possibile richiedere una rateazione ordinaria

In base a quanto detto finora, non tutti saranno nelle condizioni di poter pagare due rate nel giro di un mese (31 ottobre-30 novembre), per un importo pari al 20% del totale dovuti ai fini della rottamazione delle cartelle.

Da qui, il contribuente deve valutare la possibilità di presentare una richiesta di rateazione ordinaria; ciò non toglie che per gli stessi carichi potrà presentare domanda di rottamazione. Ciò dovrà avvenire entro il 30 giugno. Superando in tal modo la precedente richiesta di rateazione.

Al contribuente conviene presentare domanda di rateazione ordinaria. Infatti,  a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia’ iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre il pagamento della prima rata, determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Ciò a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo.

O non sia stata presentata istanza di assegnazione. Ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il contribuente potrebbe ottenere gli stessi vantaggi se presenta, intanto, istanza di rottamazione delle cartelle e poi eventualmente: rinunciando alla rottamazione entro il 30 giugno e presentando domanda di rateazione ordinaria.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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