La Legge di bilancio 2023, prevede una nuova rottamazione dei ruoli, la rottamazione-quater. Il Governo lo aveva promesso fin dal giorno del suo insediamento a palazzo Chigi. Anche se è caduto il saldo e stralcio, sono comunque confermati sia lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, se relativi a debiti affidati per il recupero all’EX Equitalia tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2015, sia la rottamazione delle cartelle. Sulla rottamazione, il Governo è andato oltre ogni ottimistica previsione, infatti, possono essere rottamati i singoli debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Detto ciò, con la nuova rottamazione si risparmierà di più rispetto alle precedenti sanatorie. A tal fine vediamo nel dettaglio ciò che va pagato e ciò che invece risparmia il contribuente, privato o impresa che aderisce alla definizione agevolata.
La rottamazione quater
L’art.46 della bozza della Legge di bilancio 2023, prevede la c.d. rottamazione-quater.
In particolare sono ammessi alla nuova sanatoria, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E’ rottamabile il singolo debito indicato nella cartella o nell’accertamento esecutivo (se già affidato per il recupero all’Agente della riscossione). Sono oggetto di sanatoria anche gli avvisi di addebito INPS.
A ogni modo, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
- nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
La rottamazione-quater. Quanto si risparmia?
In premessa abbiamo detto che con la nuova rottamazione si risparmierà di più rispetto alle precedenti sanatorie.
In particolare, il contribuente dovrà corrispondere solo:
- l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
- le spese di rimborso per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella di pagamento;
- gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Nelle precedenti rottamazioni, il contribuente invece era tenuto a pagare gli interessi di dilazione nonchè l’aggio della riscossione calcolato su imposta e interessi di dilazione.