La rottamazione-quater non tiene conto dello stralcio dei debiti fino a mille euro relativi al periodo 2000-2015. Infatti, al contrario di quanto ci si aspettava, posto che l’annullamento delle cartelle fino a mille euro è diventato effettivo alla data del 30 aprile, il prospetto informativo ossia il documento tramite il quale il contribuente prende visione dei debiti che possono essere oggetto di rottamazione, non tiene ancora conto dello stralcio.
Dunque, se il contribuente richiede il prospetto informativo, si accorgerà che nello stesso saranno ancora indicate eventualmente anche le cartelle 2000-2015 oggetto di stralcio.
Da qui, è lecito chiedersi se il contribuente rischia qualcosa se non indica queste cartelle nella domanda di rottamazione.
La rottamazione delle cartelle. Ultime novità
Le scadenze della rottamazione-quater sono state oggetto di importanti novità con il Decreto legge n. 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023.
Con il il decreto citato, il Governo ha previsto il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater).
Precedentemente, il termine era stato fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Inoltre, è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (in precedenza fissato al 30 giugno 2023).
Inoltre, la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.
In sintesi, il DL 51/2023 ha prorogato:
- dal 30 aprile al 30 giugno il termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
- dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.
Rottamazione cartelle. Cambiano anche le rate
E’ oggetto di proroga anche la scadenza dell’unica o prima rata della rottamazione.
Nel complesso, il totale dovuto ai fini della definizione agevolata, potrà essere pagato: in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
Rottamazione cartelle ancora senza stralcio
Posto che lo stralcio delle cartelle è diventato effettivo alla data del 30 aprile, ci si aspettava che nel prospetto informativo queste cartelle non fossero più indicate. Invece non è così.
Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”.
Detto ciò, molti nostri lettori ci hanno segnalato che nel prospetto informativo risultano indicati anche debiti oggetto di stralcio alla data del 30 aprile.
La conferma arriva dalle FAQ dell’ADER aggiornate la scorsa settimana.
Ho ancora in essere un piano di pagamento della “rottamazione- ter”. Dove peraltro sono presenti anche carichi che sono rientrati nello “stralcio” dei debiti fino a mille euro previsto dalla legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento delle rate non ancora scadute della “rottamazione-ter” e presentare la richiesta di “rottamazione-quater”?
Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.
In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023, terrà già conto degli importi annullati al 30 aprile 2023 per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro.
Dunque, nonostante lo stralcio dei debiti fino a mille euro è diventato effettivo a fine aprile, si terrà conto dell’annullamento dei debiti solo in sede di comunicazione delle somme dovute. Comunicazione con la quale l’ADER informa il contribuente circa l’ammissione alla rottamazione.
Di conseguenza, il contribuente può indicare nella domanda di rottamazione anche i debiti oggetto di stralcio. Poi sarà l’ADER a tenere conto dell’annullamento in fase di conteggi finali del debito da pagare.