Con un avviso pubblicato di prima mattina l’Agenzia delle entrate-riscossione ha ufficializzato la riapertura della rottamazione-quater, considerato che il 24 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”). Legge di conversione che appunto riapre la pace fiscale.
Nell’avviso, l’ADER ma messo in chiaro chi sono i soggetti che possono sfruttare la remissione in bonis e in che modo vengono trattati eventuali versamenti a deconto che sono stati effettuati dopo che il contribuente è decaduto dalla rottamazione-quater.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni che sono state fornite dall’ADER.
La riapertura della rottamazione-quater
La possibilità di riprendere il treno della rottamazione-quater, c.
231-252 della L.n°197/2022, Legge di bilancio 2023, è prevista dall’articolo 3-bis del DL Milleproroghe. Post conversione in legge.
In sostanza è prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater): con specifica domanda telematica da presentare entro il prossimo 30 aprile.
La chance in parola riguarda i debitori che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla definizione agevolata. Per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate previste post adesione alla rottamazione.
La riammissione alla rottamazione ha effetti sul fermo amministrativo.
Detto ciò, la remissione in bonis riguarda gli stessi debiti per i quali era stata presentata istanza di rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023. 30 settembre per i residenti dei territori alluvionati.
Dunque, nell’istanza di riammissione non potranno essere inseriti ulteriori debiti.
Riapertura rottamazione-quater. Soggetti ammessi e pagamenti a deconto (avviso ADER 25 febbraio)
Con un avviso ADER sulla riapertura della rottamazione delle cartelle pubblicato in data 25 febbraio è stata meglio chiarito l’ambito applicativo della rottamazione.
Anche se la norma era già abbastanza chiara.
Sono interessati dalla riammissione alla pace fiscale i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme riportate nella c.d. comunicazione delle somme dovute.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025. Secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.
In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure
- fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Cosa succede una volta presentata l’istanza?
Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata. Nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Eventuali versamenti a deconto
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
Infatti, nell’avviso l’ADER ricorda che:
la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
Riassumendo.
- Riapertura della Rottamazione-Quater: La legge n. 15/2025 ha ufficializzato la riapertura della pace fiscale, consentendo la riammissione alla definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, con domanda telematica da presentare entro il 30 aprile 2025.
- Chi può aderire: Possono beneficiare della riammissione i contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla Rottamazione-Quater per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste, ma solo per i debiti già inclusi nella precedente adesione.
- Modalità di pagamento: Il saldo potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 10 rate, con scadenze distribuite tra il 2025 e il 2027. Gli interessi saranno calcolati al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
- Effetti della domanda: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2025 l’importo totale dovuto, suddiviso per rate, con relative scadenze. L’adesione blocca le azioni esecutive sui debiti inclusi nella domanda.
- Trattamento dei versamenti a deconto: Qualsiasi pagamento effettuato dopo la decadenza dal piano originario sarà considerato come acconto sul debito residuo complessivo.