Riapertura rottamazione-quater. Soggetti ammessi e pagamenti a deconto (avviso ADER 25 febbraio)

La Rottamazione-Quater 2025 riapre per i decaduti, con domanda entro il 30 aprile e pagamenti fino a 10 rate entro il 2027
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Con un avviso pubblicato di prima mattina l’Agenzia delle entrate-riscossione ha ufficializzato la riapertura della rottamazione-quater, considerato che il 24 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”). Legge di conversione che appunto riapre la pace fiscale.

Nell’avviso, l’ADER ma messo in chiaro chi sono i soggetti che possono sfruttare la remissione in bonis e in che modo vengono trattati eventuali versamenti a deconto che sono stati effettuati dopo che il contribuente è decaduto dalla rottamazione-quater.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni che sono state fornite dall’ADER.

La riapertura della rottamazione-quater

La possibilità di riprendere il treno della rottamazione-quater, c.

231-252 della L.n°197/2022, Legge di bilancio 2023, è prevista dall’articolo 3-bis del DL Milleproroghe. Post conversione in legge.

In sostanza è prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater): con specifica domanda telematica da presentare entro il prossimo 30 aprile.

La chance in parola riguarda i debitori che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla definizione agevolata. Per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate previste post adesione alla rottamazione.

La riammissione alla rottamazione ha effetti sul fermo amministrativo.

Detto ciò, la remissione in bonis riguarda  gli stessi debiti per i quali era stata presentata istanza di rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023. 30 settembre per i residenti dei territori alluvionati.

Dunque, nell’istanza di riammissione non potranno essere inseriti ulteriori debiti.

Riapertura rottamazione-quater. Soggetti ammessi e pagamenti a deconto (avviso ADER 25 febbraio)

Con un avviso ADER sulla riapertura della rottamazione delle cartelle pubblicato in data 25 febbraio è stata meglio chiarito l’ambito applicativo della rottamazione.

Anche se la norma era già abbastanza chiara.

Sono interessati dalla riammissione alla pace fiscale i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme riportate nella c.d. comunicazione delle somme dovute.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025. Secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Cosa succede una volta presentata l’istanza?

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata. Nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Eventuali versamenti a deconto

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Infatti, nell’avviso l’ADER ricorda che:

 la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Riassumendo.

  • Riapertura della Rottamazione-Quater: La legge n. 15/2025 ha ufficializzato la riapertura della pace fiscale, consentendo la riammissione alla definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, con domanda telematica da presentare entro il 30 aprile 2025.
  • Chi può aderire: Possono beneficiare della riammissione i contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla Rottamazione-Quater per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste, ma solo per i debiti già inclusi nella precedente adesione.
  • Modalità di pagamento: Il saldo potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 10 rate, con scadenze distribuite tra il 2025 e il 2027. Gli interessi saranno calcolati al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
  • Effetti della domanda: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2025 l’importo totale dovuto, suddiviso per rate, con relative scadenze. L’adesione blocca le azioni esecutive sui debiti inclusi nella domanda.
  • Trattamento dei versamenti a deconto: Qualsiasi pagamento effettuato dopo la decadenza dal piano originario sarà considerato come acconto sul debito residuo complessivo.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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