Rottamazione-quater. Entro fine mese la richiesta di adesione (nuovo comunicato ADER)

Con un nuovo comunicato stampa l'Agenzia delle entrate riscossione ha fatto il punto sulla scadenza del 30 aprile
2 anni fa
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agenzia delle entrate rottamazione
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L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato un nuovo comunicato stampa con il quale ricorda la scadenza del 30 aprile, termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione-quater. Oltre a ricordare la scadenza, l’Agenzia delle entrate ha fatto il punto sulle modalità di presentazione delle domande di rottamazione, tramite l’area pubblica senza credenziali, oppure tramite la propria area riservata accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS.

E’ confermato che sarà possibile pagare il debito come da rottamazione, in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La rottamazione-quater

Abbiamo già visto che la rottamazione della cartelle 2023, così come predisposta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 è la più conveniente.

Infatti, presentando domanda di adesione entro il prossimo 30 aprile, il contribuente può pagare l’importo che gli è stato contestato con la cartella, beneficiando di un grosso sconto.

Ipotizzando ad esempio una cartella per mancato pagamento dell’IMU, il contribuente pagherà:

  • il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; l’aggio della riscossione.

Rispetto alla precedenti sanatorie delle cartelle, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Rottamazione-quater. Domande entro il 30 aprile

Venendo alle modalità di presentazione della domanda di sanatoria, nel comunicato stampa vengono evidenziate le differenze tra presentazione tramite la propria area riservata del sito ADER oppure presentazione tramite l’area pubblica dello stesso portale; in tale ultimo caso non serve nessuna credenziali per presentare domanda (SPID, CIE o CNS).

La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere ”rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

Rottamazione-quater. Cosa può essere rottamato e cosa no?

La domanda di rottamazione-quater può essere presentata per tutti i debiti rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Al contrario non possono essere rottamati  i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali private, questi possono essere oggetto di sanatoria solo se l’Ente ha adottato apposita delibera entro lo scorso 31 gennaio. Con comunicazione della delibera, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  •  INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Infine, è utile tenere bene a mente quali sono gli errori da evitare in fase di presentazione della domanda di rottamazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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