Come ormai noto, il decreto Milleproroghe 2025 ha introdotto una significativa novità per i contribuenti che avevano perso l’opportunità di continuare a beneficiare della rottamazione quater della cartelle di pagamento.
Con questa misura, viene riaperta la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per coloro che, entro il 31 dicembre 2024, erano decaduti dal beneficio della definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Questa nuova finestra consente ai soggetti interessati di accedere nuovamente al piano agevolato, purché presentino una dichiarazione entro il termine stabilito del 30 aprile 2025. La richiesta dovrà essere inoltrata attraverso i canali previsti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dovrà specificare la modalità di pagamento scelta, ossia se optare per un versamento unico o per la rateizzazione dell’importo.
Riammessi alla rottamazione quater: le scadenze per pagare
Chi decide di regolarizzare il proprio debito attraverso la riapertura ha due opzioni da poter inserire nella domanda di riammissione alla rottamazione quater:
- pagamento in un’unica soluzione: il saldo dell’intero importo dovrà avvenire entro il 31 luglio 2025;
- pagamento rateale: è prevista la suddivisione del debito in un massimo di 10 rate di pari importo.
Le prime due scadenze sono fissate al 31 luglio 2025 e al 30 novembre 2025. Le rate successive dovranno essere versate secondo il seguente calendario:
- 28 febbraio 2026
- 31 maggio 2026
- 31 luglio 2026
- 30 novembre 2026
- 28 febbraio 2027
- 31 maggio 2027
- 31 luglio 2027
- 30 novembre 2027
Per le rateizzazioni, è previsto un tasso di interesse del 2% annuo, il cui calcolo decorre dal 1° novembre 2023.
Comunicazione di riammissione e dettaglio degli importi
Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti una comunicazione ufficiale della riammissione alla rottamazione quater con i seguenti dettagli:
- l’importo totale da versare per aderire alla definizione agevolata;
- il piano di ammortamento in caso di pagamento rateale;
- le date di scadenza per ogni versamento.
Questo documento rappresenta un elemento chiave per garantire la corretta esecuzione del pagamento, evitando il rischio di decadenza dal beneficio della rottamazione quater.
Riammissione alla rottamazione quater: effetti su riscossione e procedure esecutive
L’adesione alla riapertura della sanatoria comporta una serie di conseguenze sulle procedure di riscossione attivate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare, come risulta nelle FAQ dedicate alla riapertura della rottamazione quater, con riferimento al recupero dei debiti contenuti nella domanda:
- non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- le procedure esecutive già avviate saranno sospese, a meno che non sia già stato completato il primo incanto con esito positivo;
- eventuali ipoteche o fermi amministrativi già iscritti resteranno attivi fino al completamento del pagamento.
Un aspetto rilevante riguarda anche la posizione fiscale del contribuente rispetto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Chi aderisce alla riapertura della rottamazione quater, con riferimento ai debiti inclusi nella domanda, non sarà considerato inadempiente per la ricezione di rimborsi, per i pagamenti da parte della PA e per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Si consideri che detti effetti si hanno già solo con la presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata.
Riassumendo
- Riapertura della rottamazione quater: il Milleproroghe 2025 offre una nuova possibilità di regolarizzazione fiscale.
- Scadenza per l’adesione: le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2025.
- Modalità di pagamento: unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o rateizzazione fino a 10 rate.
- Interessi applicati: 2% annuo sulle rate, con decorrenza dal 1° novembre 2023.
- Sospensione delle procedure esecutive: blocco di nuovi provvedimenti e sospensione di alcune azioni già avviate.
- Effetti sulla PA: il contribuente regolare non è considerato inadempiente per rimborsi e DURC.