In Redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante sugli intrecci tra riammissione alla rottamazione-quater e rottamazione-quinquies che al momento è prevista in un disegno di legge che sta proseguendo il suo ordinario iter di approvazione.
Buongiorno, nel 2023 avevo aderito alla rottamazione quater per alcune cartelle mai rateizzate relative ad Irpef e IMU non versata. Non sono riuscito a pagare la 3° rata da qui la decadenza della pace fiscale. La scorsa settimana ho ricevuto un preavviso di fermo per il debito residuo aumentato di sanzioni e interessi. Ora vorrei sapere se è percorribile la seguente soluzione: presento intanto una richiesta di dilazione ordinaria, aderisco di nuovo alla rottamazione-quater come da DL Milleproroghe, laddove dovessi decadere una seconda volta o anche senza decadenza, per il debito residuo presento istanza di rottamazione-quinquies.
Mi date indicazioni sulla convenienza e sulla fattibilità di tale soluzione?
La riammissione alla rottamazione-quater
L’articolo 3-bis del DL 202/2024, noto come decreto Milleproroghe, introduce la possibilità di “riammissione alla definizione agevolata” per coloro che sono decaduti dalla sanatoria entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, questa opportunità riguarda esclusivamente i debiti già inclusi nel piano della “Rottamazione-quater” e per i quali non sono stati rispettati i termini di pagamento. Come nel caso di rate non versate o pagamenti effettuati in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o con importi inferiori a quelli dovuti.
Per accedere a questa riammissione, è necessario presentare una domanda online entro il 30 aprile 2025. Indicando, oltre ai debiti per i quali si richiede la riammissione, il numero di rate con cui si intende saldare il debito.
I pagamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di dieci rate, con scadenze prestabilite fino al 30 novembre 2027.
A partire dal 1° novembre 2023, sugli importi dovuti si applica un tasso di interesse annuo del 2%.
Tuttavia, non sono ammissibili i debiti per i quali i piani di pagamento sono stati rispettati fino al 31 dicembre 2024. In questi casi, i contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle comunicazioni ricevute nel 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.
La rottamazione-quinquies
La rottamazione-quinquies rappresenta una proposta di sanatoria fiscale introdotta nel disegno di legge AS 1375, attualmente in discussione al Senato. Questa misura mira ad ampliare le opportunità di definizione agevolata dei debiti fiscali, includendo carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Rispetto alle precedenti edizioni, la rottamazione-quinquies offre condizioni più favorevoli:
- estensione del periodo di ammissione: copre debiti accumulati fino al 31 dicembre 2023, rispetto al periodo precedente limitato al 30 giugno 2022.
- rateizzazione più lunga: possibilità di suddividere l’importo dovuto in un massimo di 120 rate mensili (10 anni), con una maggiore tolleranza per i ritardi nei pagamenti.
- annullamento di sanzioni e interessi (al pari della quater): eliminazione di interessi di mora, sanzioni e altre somme aggiuntive legate ai debiti fiscali, riducendo l’importo complessivo da pagare.
Per aderire alla rottamazione-quinquies, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza.
Riammissione rottamazione-quater prima della rottamazione-quinquies.
Fattibilità e convenienza
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito esposto in premessa.
Innanzitutto si conferma la possibilità di richiedere una dilazione ordinaria, pagare la prima rata e bloccare la procedura di fermo amministrativo a oggi in stato di preavviso. Avevamo già parlato della riapertura della rottamazione-quater e vantaggi di una rateazione ordinaria.
Infatti, la presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta. Tra questi, l’impossibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti).
Poi, con il pagamento della prima rata della dilazione AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l’automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione.
Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo è cancellato da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito al pagamento dell’intero importo del debito in dilazione legato al fermo. Sospensione e cancellazione sono trasmesse telematicamente da AdeR al Pubblico registro automobilistico (PRA) senza necessità di intervento da parte del contribuente.
Tuttavia, nel caso specifico, visto che siamo solo nella fase di preavviso di fermo, basterebbe presentare istanza di riammissione alla rottamazione-quater per sospenderlo. Senza passare prima per una rateazione ordinaria.
Il passaggio dalla quater alla quinquies
Per quanto riguarda un eventuale passaggio dalla quater alla quinquies, nel disegno di legge AS 1375 che prevede la nuova rottamazione-quinquies non sono disposte limitazioni in tal senso:
Possono essere estinti, secondo le di sposizioni del presente articolo, anche se con riferimento a essi si è determinata l’i nefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2022 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: (…) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (vedi attuale c.16 art.1 disegno di legge AS 1375 ).
Dunque sarà possibile passare dalla quater alla quinquies.
Anche laddove il contribuente dovesse decadere nuovamente dalla quater post riammissione alla pace fiscale (vedi 1° pr). Su tale ultima affermazione sarà opportuno attendere indicazioni ufficiali ADER.
Riassumendo.
- Riammissione alla rottamazione-quater: l’art. 3-bis del DL 202/2024 consente la riammissione alla rottamazione-quater per chi è decaduto dalla sanatoria, previa domanda online entro il 30 aprile 2025.
- Condizioni di riammissione: possono richiedere la riammissione coloro che non hanno rispettato i termini di pagamento della rottamazione-quater, come rate non pagate o pagamenti in ritardo.
- Rottamazione-quinquies: in discussione al Senato, la rottamazione-quinquies estende la definizione agevolata per debiti dal 2000 al 2023, con possibilità di rateizzare fino a 120 rate mensili e annullamento di sanzioni e interessi.
- Procedura:è possibile richiedere la dilazione ordinaria per bloccare procedure come il fermo amministrativo e, se necessario, passare dalla rottamazione-quater alla quinquies, anche se si è decaduti dalla prima.
- Fattibilità della soluzione: se il contribuente è ancora in fase di preavviso di fermo, la riammissione alla rottamazione-quater può sospendere il fermo, e non ci sono limitazioni a passare alla rottamazione-quinquies in seguito.
Purtroppo ero in regola con il pagamento delle rate sino a febbraio 2025 ma distrattamente ho pagato l’ultima rata il 9 marzo cioè con 4 giorni di ritardo. Che faccio? Chiedo la riammissione comunque?
Hanno espressamente previsto che l’omissione della rata di febbraio non consente la riammissione.