Per i contribuenti decaduti dai benefici della prima Rottamazione e della Rottamazione-bis per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute. Ciò in deroga alla normativa di riferimento che prevede l’impossibilità di rateizzare i carichi inseriti in rottamazioni che poi non sono state rispettate.
Tale possibilità è stata inserita nel decreto Ristori-quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre.
Il decreto Ristori-quater: le novità sull’attività di riscossione
Il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
In primis, viene differito dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, il termine ultimo per pagare le rate 2020 della rottamazione-ter e saldo e stralcio.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata. Se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.
Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Inoltre:
- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
- per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.
Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste (fonte portale Agenzia delle entrate-Riscossione).
Ristori-quater e Rottamazioni decadute: possibile rateizzare i carichi scaduti
Un’ulteriore importante novità prevista dal D.L. Ristori-quater, è la possibilità di richiedere nuove dilazioni per:
- i contribuenti decaduti dai benefici della prima Rottamazione e della Rottamazione-bis
- per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate delle stesse rottamazioni.
Infatti, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (art.19 DPR 602/73) per le somme ancora dovute. Somme oggetto di precedente rottamazione. Ciò in deroga alla normativa di riferimento che prevede l’impossibilità di rateizzare i carichi inseriti in rottamazioni che poi non sono state rispettate.
All’art.68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle disposizioni di cui all’art.6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all’articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.
Tale possibilità era stata già ammessa per la rottamazione-ter, dallo stesso art.68 sopra citato.
Sospensione dell’attività di riscossione: nessuna novità
Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 129/2020.
Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020 (Fonte Agenzia delle entrate riscossione):
- i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il il 31 gennaio 2021;
- le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.