È passato l’emendamento sulla proroga della rottamazione-ter discusso in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato nella seduta del 30 novembre 2021. Dopo che la Legge di conversione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la proroga avrà piena efficacia. Con effetto retroattivo rispetto alla data del 30 novembre. Termine entro il quale andavano pagare le rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Confermata anche la rimessione in bonis per gli avvisi bonari.
Proroga rottamazione-ter al 9 dicembre: confermata la tolleranza di 5 giorni
La scadenza delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, passano dal 30 novembre al 9 dicembre 2021. Difatti si tratta di una proroga di soli 9 giorni. Si applica sempre la disposizione in base alla quale sono ammessi cinque giorni di ritardo rispetto alla data di pagamento ex art.3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Dunque, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 15 dicembre. Senza considerare la Domenica quale giorno utile per l’effettuazione del pagamento.
Attenzione, alla data del 30 novembre scadeva anche la rata della rottamaizone-ter e della definizione agevolata delle risorse UE, che da piano di dilazione originario aveva già questa scadenza. Rispetto alla previsioni originarie del D.L. Fiscale, la legge di conversione dovrà contemplare la proroga anche per questa rata.
Rimessione in bonis per gli avvisi bonari
E’ stato approvato anche l’emendamento che prevede la rimessione in bonis per gli avvisi bonari.
Nei fatti, con l’art.144 del D.L. 34/2020, decreto rilancio, c’è stata sia una rimessione in bonis dei versamenti che si sarebbero dovuti effettuare tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del Dl “Rilancio”) sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio.
Termine di pagamento delle cartelle esattoriali a 180 giorni
Il decreto fiscale ha portato a 150 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, rispetto a quello ordinario di 60 gg, il termine entro il quale procedere al pagamento degli importi contestati dall’Agente della riscossione. Grazie ad un apposito emendamento approvato ieri, il termine viene ora portato a 180 giorni.
La novità riguarda le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, si ritorna ai termine di pagamento ordinari.