Buongiorno, vorrei pagare la rata della rottamazione-ter di luglio dividendo l’importo in due in modo da poter effettuare in pagamento tramite carta di credito e banca in quanto non mi è possibile farlo in un’unica soluzione. Inoltre volevo sapere se nel conteggio dei 5 giorni di ritardo nel pagamento si deve calcolare anche la domenica.
Come previsto dalla legge, l’Agenzia delle Entrate ha inviato a coloro che hanno aderito alla così detta “pace fiscale” entro il 30 aprile 2019 la comunicazione di delle somme dovute da corrispondere con il pagamento della prima rata o rata unica entro il 31 luglio.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate
La Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate). Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente riceve i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento delle prime dieci rate. Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), nonché renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.
Come pagare
Come prevede l’Agenzia delle Entrate, è possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App EquiClick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli. La rata prevista per luglio potrà essere saldata anche con diversi metodi di pagamenti, nel rispetto della somma dovuta per non perdere il diritto al beneficio.
Massimo 5 giorni di ritardo
E’ quindi importante rispettare tassativamente i termini contenuto nella lettera inviata al contribuente. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della definizione agevolata – spiega l’Agenzia delle Entrate – anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione. Alla data di scadenza della prima rata del piano di definizione agevolata, (31 luglio 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione. Per quanto concerne il ritardo, il DL n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha previsto un massimo di 5 giorni di ritardo (festivi esclusi) nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata.