Rottamazione-ter e DURC contributivo: niente gare e appalti se non si paga

Le imprese che non hanno pagato le rate delle rottamazione-ter entro lo scorso 6 settembre, non potranno partecipare a bandi e gare pubbliche una volta scaduto il DURC
3 anni fa
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Niente bandi e gare pubbliche per le imprese che non hanno fatto fronte alla scadenza della rottamazione-ter dello scorso 6 settembre. Infatti, la decadenza delle definizione agevolata comporta l’annullamento del DURC rilasciato in precedenza.

Le scadenze della rottamazione-ter

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha dilazionato su un periodo più lungo le scadenze della rottamazione-ter.

Nello specifico, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.

Da qui, una volta versate le rate 2019 e 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre ( rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio).

Inoltre, al 30 novembre 2021, scade la quarta rata 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

La rata con scadenza il 31 agosto poteva essere pagata entro il 6 settembre. In applicazione dei 5 gg di tolleranza.

Ciò vale anche per le imprese che avevano aderito alla rottamazione-ter. Eventuali omessi o carenti versamenti comportano gravi conseguenze in merito al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Se non si paga, il DURC è annullato

A seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-ter, l’impresa ha potuto ottenere il rilascio del DURC contributivo, “salvo la presenza di ulteriori posizioni debitorie in altre gestione o sezioni” (messaggio INPS, 28 dicembre 2018, n. 48449).

In sostanza si applicano le disposizioni di cui all’art.54 del D.L. 50/2017.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della della rottamazione-ter, tutti i DURC rilasciati in attuazione delle sopra citate disposizioni, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

A tal fine, l’agente della riscossione è tenuto a comunicare agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l’elenco dei DURC annullati.

E’ chiaro che l’omesso pagamento della rata in scadenza lo scoro 6 settembre o delle prossime rate prorogate dal decreto Sostegni-bis fa perdere il DURC.

Le conseguenza per le imprese sono molto pesanti.

Infatti, le imprese che non hanno pagato le rate delle rottamazione-ter non potranno partecipare a bandi e gare pubbliche.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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