La Legge di bilancio 2023 prevede una nuova rottamazione delle cartelle. Intanto però c’è chi ancora deve pagare le rate della precedente rottamazione-ter. Infatti, il 30 novembre scadono tutte le rate 2022 che per effetti dei decreti Covid che si sono susseguiti negli ultimi mesi, sono state spostate tutte a fine novembre.
Dunque, chi ha aderito alla rottamazione-ter, ha ancora 5 rate da pagare: quella in scadenza il 30 di novembre ( entro tale data devono essere pagate le rate già scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio più quella con scadenza naturale al 30 novembre 2022), più altre 4 che scadranno nel 2023.
Laddove il contribuente non dovesse riuscire a pagare il dovuto, la Legge di bilancio 2023 gli consente di accedere alla nuova rottamazione-quater.
La rottamazione-ter
Entro il 30 novembre, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-ter, ex art.3 del DL 119/2018, sono chiamati a versare tutte le rate 2022.
In particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza al:
- 28 febbraio,
- 31 maggio,
- 31 luglio e
- 30 novembre 2022.
Per il termine del 30 novembre 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.
E’ possibile pagare:
- con addebito diretto sul proprio conto corrente (anche tramite il proprio home banking);
- tramite compensazione con crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- presso uffici postali;
- nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA;
- tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- con l’App Equiclick;
- tramite la piattaforma PagoPA.
Il pagamento può essere effettuato anche presso lo sportello territoriale dell’Agenzia delle entrate-riscossione. In tale caso, bisogna prenotare l’appuntamento, anche on line. Scaricando il ticket di prenotazione.
Intrecci con la rottamazione-quater
Chi non dovesse riuscire a pagare tutte le rate sopra individuate, non dovrà preoccuparsi più di tanto. Infatti, la nuova rottamazione-quater potrà essere sfruttata anche rispetto a quei debiti per i quali il contribuente ha già aderito alla rottamazione-ter o ancora alle precedenti finestre di rottamazione.
Questo quanto dispone la Legge di bilancio 2023, all’art.46:
Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 del presente articolo, anche se
con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
- dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; - dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; - dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; - dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Una volta attivata la rottamazione-quater, il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
- nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.