31 maggio 2023. E’ questa la data che deve segnare bene sul calendario chi ancora sta pagando le rate della rottamazione-ter e non ha deciso se passare alla rottamazione delle cartelle 2023 (rottamazione-quater).
Infatti, dopo la proroga del termine di presentazione dell’istanza di rottamazione-quater dal 30 aprile al 30 giugno 2023, i contribuenti con la precedente sanatoria ancora in essere, hanno più tempo per decidere sul passaggio dalla vecchia alla nuova definizione agevolata.
I vantaggi ci sono, infatti sul debito residuo, si ottiene anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio della riscossione.
La rottamazione-quater. Le ultime novità
Il DL 51/2023, ha cambiato le scadenze della rottamazione-quater.
In particolare, il decreto ha previsto la proroga:
- dal 30 aprile al 30 giugno del termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
- dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata;
- dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023).
Dunque, il nuovo piano di rateazione sarà così’ articolato: massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione il totale entro il 31 ottobre (non più 31 luglio).
Dalla rottamazione-ter e rottamazione. La scadenza del 31 maggio
Abbiamo già visto che il passaggio dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater è sempre ammesso.
Lo prevede direttamente la Legge di bilancio 2023 e inoltre c’è stata la confermata da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione con un avviso pubblicato in data 10 febbraio 2023.
Nei fatti,
è possibile passare dalla rottamazione-ter alla quater a prescindere se il contribuente sia in regola con i pagamenti; passando dalla nuova alla vecchia sanatoria per le stesse cartelle oggetto in precedenza di definizione agevolata, il contribuente rispetto al residuo ancora dovuto ottiene anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio.
Detto ciò, considerato che i termini per pagare le rate 2023 della rottamazione-ter, ex art.3 del DL 119/2018, sono in scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, proprio in corrispondenza della data del 31 maggio, coloro i quali hanno rispettato la data di febbraio, dovranno decidere se pagare o meno la rata di maggio.
Per il pagamento entro i termini citati, sono ammessi cinque giorni di tolleranza (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).
Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona. E i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Dunque le opzioni sulle quali deve ragionare chi ha in corso ancora la rottamazione-ter sono le seguenti:
- continuare a pagare le rate della rottamazione-ter compresa quella di maggio;
- interrompere il pagamento e presentare istanza di rottamazione-quater entro il prossimo 30 giugno.
Naturalmente chi è già decaduto dalla rottamazione-ter perchè non ha pagato le precedenti rate, deve valutare solo se aderire o meno alla rottamazione 2023.