Anche rispetto al nuovo termine del 30 novembre, per pagare le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, troverà applicazione la tolleranza dei 5 giorni. Proprio per questo, il pagamento potrà essere effettuato entro il 6 dicembre. Senza che ciò comporti la decadenza della definizione agevolata.
Le precedenti scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio
Il D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, prevede la riammissione alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal D.
A al proposito, il decreto appena citato aveva previsto che, per chi era in regola con le rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza nel 2020 non determinava la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse venivano integralmente corrisposte entro il:
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”;
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Le rate 2021
Da qui, pagate le rate 2020, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Sia per le scadenze delle rate 2020 che per quelle del 2021 sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente: le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021; le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
L’intervento del decreto fiscale
Grazie al decreto fiscale, le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Difatti, si avrà un’unica scadenza per le rate 2020 e 2021.
Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
5 giorni di tolleranza
Per il pagamento entro questo nuovo termine del 30 novembre sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.Come da FAQ A.d.E.R.
In realtà la scadenza dovrebbe essere quella del 7 dicembre. Questo perchè l’art.25 del DPR 602/73 considera il Sabato quale giorno festivo. Giorno non utile, ai fini della norma, per effettuare il pagamento.
Ad ogni modo, è meglio attenersi alla scadenza del 6 dicembre.
Evitando così di decadere dalla definizione agevolata.