Rottamazione-ter. Entro il 28 si paga o si decade dalla definizione agevolata, Draghi non fa sconti

In molti si aspettavano una proroga della scadenza, ma il Governo Draghi non ha ritenuto fosse opportuna
3 anni fa
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C’è tempo fino al 28 febbraio per pagare la prima rata 2022 della rottamazione-ter.

Il pagamento può essere effettuato anche nei cinque giorni successivi. Attenzione a non andare oltre però. Infatti, chi non pagherà la rata, decadrà dalla definizione agevolata. Per gli importi residui l’Agenzia delle entrate potrà attivare nuove azioni esecutive e cautelari.

In molti si aspettavano una proroga della scadenza, ma il Governo Draghi non ha ritenuto fosse opportuna.

Rottamazione-ter. La scadenze del 28 febbraio

Le scadenze delle rate della “Rottamazione-ter” previste dal Decreto Legge n.

119/2018, sono fissate nelle seguenti date: 28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio; 30 novembre.

Per il pagamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Dunque, al 28 febbraio scadrà la 1° rata 2022. Come da comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate-riscossione all’atto dell’ammissione alla definizione agevolata.

Paga solo chi è in regola con i pagamenti

Individuata la data 2022, dovranno effettuare il versamento solo i contribuenti in regola con i pagamenti.

Infatti, entro lo scorso 14 dicembre, come da proroga disposta dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso del tempo, dovevano essere pagare le rate 2020 e 2021.

Nello specifico, il D.L. 146/2021, post conversione in legge, aveva rimandato al 9 dicembre la scadenza delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Entro il 9 dicembre dovevano essere pagate:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Rispetto alla data del 9 dicembre, trovava sempre applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Difatti, i versamenti andavano effettuati entro il 14 dicembre.

Come da avviso pubblicato di recente dal’Agenzia delle entrate-riscossione,

i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per gli importi residui l’Agenzia delle entrate potrà attivare nuove azioni esecutive e cautelari.

Come effettuare il pagamento?

Il pagamento può essere effettuato con i bollettini allegati alla comunicazione delle somme dovute. Bollettino da pagare:

  • tramite il servizio “Paga on-line” (disponibile sul nostro ADER e sull’APP EquiClick), oppure
  • attraverso i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA.

Dunque, anche presso gli esercenti convenzionati pago PA quali bar edicole, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati.

Indicazioni per chi è già decaduto dalla rottamazione-ter

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione ordinaria delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

Le norme citate non precisavano entro quando poteva essere presentata la nuova richiesta di rateazione. Era orientamento diffuso quello di ritenere che la richiesta di rateazione dovesse essere presentata entro fine 2021. Tuttavia, l’avviso sopra citato, mette nero su bianco che la richiesta può essere presentata anche nel 2022.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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