Rottamazione Ter: la rata di dicembre slitta al 1° marzo 2021. Nessun limite di tolleranza, ma c’è di più

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate della rottamazione ter in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.
4 anni fa
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Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”) è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, prevedendo il rinvio al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020.

Rottamazione ter, nuova scadenza

Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del cosiddetto “decreto ristori quater”: il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate della rottamazione ter, in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

In questo caso, sottolinea l’Agenzia delle entrate, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. La nuova data di pagamento del 1° marzo 2021 è tassativa.

Ad ogni modo, il nuovo termine è valido solamente per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019.

Ma attenzione, come è stato precisato dalla stessa Agenzia:

“I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).

Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017)”.

Ulteriori informazioni

Il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, anche se il versamento delle stesse verrà effettuato in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.

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