Rottamazione-ter. Le prossime scadenze

Oramai si sente parlare solo di rottamazione-quater, ma in molti devono ancora rispettare le scadenze della rottamazione-ter
2 anni fa
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Rottamazione-ter, è oggi l’ultima chiamata: cosa rischia chi non paga

Nell’ultimo mese, quando si parla di cartelle esattoriali vengono in mente lo stralcio delle cartelle 2000-2015 fino a mille euro nonché la rottamazione-quater per quelle afferenti debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno del 2022.

Non si discute più della rottamazione-ter ossia della precedente finestra di definizione agevolata che è ancora attiva nel senso che, i contribuenti che hanno presentato alla scadenza istanza di adesione, potrebbero avere ancora delle rate da pagare anche nel 2023; infatti, i piani di rateazione che ammette la norma di riferimento, ex art.

3 del DL 119/2018, prevedono delle scadenza anche nel 2023.

Da qui, è utile ricordare le prossime scadenze delle rottamazione-ter nonché i possibili intrecci con la rottamazione-quater.

La rottamazione-ter. Le prossime scadenze

Venendo subito alle scadenze, il termine per pagare le rate in scadenza nel 2023 è stato fissato al: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il contribuente con un piano di rateazione rottamazione-ter in corso, potrebbe decidere di passare alla rottamazione-quater.

La scelta potrebbe essere molto conveniente se si considera che, aderendo alla nuova sanatoria della Legge di bilancio, dovrà pagare:

  • il capitale ossia l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di rateizzazione degli importi dovuti.

Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Dunque, rispetto alla rottamazione-ter il contribuente risparmierebbe anche: sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Come pagare le rate della rottamazione-ter?

I bollettini ricevuti nella c.d comunicazione delle somme dovute, possono essere pagati:

  • tramite il servizio “Paga on-line” (portale ADER e sull’APP EquiClick);
  • con i canali telematici delle banche (home banking), di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA (la lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito dipagoPA);
  • prenotando un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino a te con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del nostro portale.

Quali intrecci con la rottamazione-quater?

In base alla ricostruzione fatta finora, sorge spontanea una domanda, posta la suddetta convenienza nel passaggio dalla rottamazione-ter alla quater, tale scelta è effettivamente possibile?

Ebbene, la risposta è positiva.

Infatti, come riportato nel comunicato stampa con il quale l’Agenzia delle entrate-riscossione ha dato il via alla nuova sanatoria:

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Dunque, via libera al passaggio dalla rottamazione-ter alla quater.

Lo stesso discorso vale anche per chi è decaduto dalla “prima” rottamazione e dalla rottamazione-bis.

Infatti, la decadenza dalle seguenti sanatorie non blocca l’accesso alla rottamazione-quater:

  • articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
  • articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
  • articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Nel complesso, la rottamazione-quater è aperta a tutti.

Anche a chi ha ancora scadenze della rottamazione-ter.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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