Sono oramai tre anni che il Legislatore apre i termini per poter definire in modo agevolato le cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione ex Equitalia). Le prima misura agevolativa, infatti, risultava contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 e permetteva di pagare le cartelle con una riduzione di sanzioni ed interessi di mora, unitamente ad una rimodulazione delle spese dovuto all’Agenzia della riscossione, per i ruoli emessi a partire dal 2000 fino al 2016.
Il termine per poter aderire all’ultima edizione della definizione agevolata, la rottamazione ter, è scaduta lo scorso 30 aprile ma la possibilità di una proroga o di una riapertura post scadenza, è stata chiesta a gran voce più volte. Ora, un emendamento collegato al Decreto Crescita, ha ufficialmente riaperto i termini della richiesta di rottamazione ter. Stessa proroga ha riguardato la possibilità di saldo e stralcio delle cartelle.
La nuova scadenza è fissata al prossimo 31 luglio 2019.
Preliminarmente e prima di spiegare come poter valutare la convenienza alla rottamazione, è utile ricordare che l’ultima versione della definizione agevolata (la ter) è legiferata nell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 e riguarda tutti i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
In virtù della riapertura dei termini, le domande presentate dopo l’originaria scadenza del 30 aprile 2019 saranno ritenute valide, mentre le nuove domande potranno essere presentate entro il 31 luglio 2019.
Di fondamentale importanza è capire il perimetro dei debiti rientranti nella possibilità di rottamazione. Spesso si parla, erroneamente, di rottamazione delle cartelle di pagamento mentre, in realtà, la definizione agevolata riguarda la rottamazione dei ruoli affidati all’Agente della riscossione. Il funzionamento è il seguente: nel caso di mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di imposte, tasse, contributi, multe, ecc, l’ente che detiene la pretesa erariale invia una prima comunicazione c.
La verifica della data del ruolo non è mai di facile acquisizione poiché risultano di un atto interno tra i vari enti.
Rottamazione ter: a chi l’accesso?
Tornando al tema principale del presente articolo, si ricorda che la rottamazione ter permetteva l’accesso anche a coloro i quali non avevano onorato i pagamenti della prima rottamazione nonché al debito residuo di chi, dopo aver partecipato alla rottamazione bis, aveva regolarizzato il pagamento entro il 7 dicembre 2018 così come a coloro i quali, entro tale data, non avevano effettuato alcun versamento, stabilendo un differente numero di rate in base al caso.
Con la definizione agevolata il ruolo e quindi la cartella di pagamento, perde gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi di mora (e cioè gli interessi che decorrono dalla scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica sino al pagamento). Va da se che il risparmio maggiore si ottiene su cartelle più vecchie poiché comprensive di maggiori interessi di mora. In casi limite e non solo didattici, il risparmio può essere molto consistente passando anche il 90%. Si pensi alle cartelle contenenti le sole sanzioni (ne sono un esempio le cartelle derivanti da tardivi versamenti dove l’Agenzia sanziona il contribuente per la tardività del versamento).
Facciamo qualche utile esempio per saggiare il possibile risparmio:
Esempio n. 1: Cartella di pagamento per violazione del codice della strada commessa nel 2012.
Importi Cartella | Importi “rottamati” | |
Sanz. Amm. L. 689/81 | € 516,00 | € 516,00 |
Maggiorazione Rit. Pag.to | € 361,20 | € 0,00 |
Recupero spese | € 25,66 | € 25,66 |
Compenso Agente Riscossione | € 57,00 | € 32,85 |
Spese di notifica Cartella | € 5,88 | € 5,88 |
Interessi di mora | € 47,15 | € 0,00 |
Totale da pagare | € 1.012,89 | € 580,39 |
A seguito dell’adesione alla definizione agevolata, pertanto, il contribuente dovrà corrispondere, a fronte dei 1.012,89 euro iniziali, € 580,39 con un risparmio del 42,70%.
Esempio n. 2: Cartella di pagamento per versamento dell’IRAP dell’anno 2011. Cartella notificata nel 2015.
Importi Cartella | Importi “rottamati” | |
IRAP | €1.224,00 | € 1.224,00 |
Sanzioni | € 373,20 | € 0,00 |
Interessi | € 114,25 | € 114,25 |
Compenso Agente Riscossione | € 80,51 | € 80,65 |
Spese di notifica Cartella | € 5,88 | € 5,88 |
Interessi di mora | € 278,00 | € 0,00 |
Totale da pagare | € 2.075,84 | € 1.424,78 |
A seguito dell’adesione alla definizione agevolata, pertanto, il contribuente dovrà corrispondere, a fronte di € 2.075,84 iniziali, € 1.424,78 con un risparmio del 31,36%.
Pertanto, al valore originario della cartella di pagamento, bisogna togliere l’importo delle sanzioni, degli interessi di mora e ricalcolare il compenso per l’Agente della Riscossione sul nuovo importo così ottenuto.
Nel caso delle multe per violazione del codice della strada, si rammenta che la multa è di per se una sanzione, nella rottamazione l’importo stralciato riguarda la sola maggiorazione, così come evincibile dal primo esempio.
Chi avesse aderito alla rottamazione ter entro lo scorso 30 aprile, riceverà la comunicazione delle somme dovute entro la fine del mese di giugno con il primo o unico pagamento da effettuare nel termine del 31 luglio. Il massimo di rate richiedibili ammontava a 18 (inclusa la prima rata del 18 luglio) con interessi del 2% annui decorrenti dal 1° agosto 2019.
Cosa fare per aderire alla riapertura dei termini
In virtù della riapertura dei termini e dell’invio delle nuove domande entro il 31 luglio 2019, il primo o unico pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre con possibilità di poter richiedere un numero massimo di 17 rate.
Si ricorda che la richiesta di adesione alla definizione agevolata potrà essere inoltrate compilando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione e presentandolo allo sportello di un qualsiasi ufficio territoriale o inviandolo a mezzo Pec a indirizzi suddivisi su base regionale reperibili sul modulo stesso. In alternativa, per i possessori di Fiscoonline, Entratel, Pin Inps e Spid, la domanda può essere compilata ed inoltrata direttamente dalla propria area riservata ottenendo a video già una simulazione del risparmio.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata entro la scadenza, fa decadere il contribuente dal beneficio della rottamazione e conseguentemente non sarà più possibile ottenere nuovi piani rateali.
Come precisato dal D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, è prevista la possibilità di pagare l’unica o le singole rate con un ritardo massimo di 5 giorni senza incorrere in sanzioni o decadere dal beneficio.