Rottamazione-ter: tutti i versamenti a marzo

Entro il 1° marzo vanno versate le rate 2020 oggetto di proroga con il D.L. Ristori e la 1° rata 2021
4 anni fa
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Rottamazione-ter, è oggi l’ultima chiamata: cosa rischia chi non paga

Coloro che hanno aderito alla rottamazione-ter, entro il 1° marzo devono versare le rate scadute nel 2020 per le quali il decreto Ristori ha prorogato la scadenza in precedenza fissata al 10 dicembre; alla stessa data deve essere versata la 1° rata 2021.

Rottamazione-ter: la scadenza del 1° marzo

Il D.L 137/2020, c.d decreto Ristori, ha rinviato al 1° marzo il pagamento delle rate della rottamazione-ter (art.3 D.L. 119/2018scadute nel 2020. Difatti, opera una sorta di remissione in bonis; pagando entro tale data le rate scadute, il contribuente non perde i benefici della rottamazione e continua a pagare il piano di dilazione concesso dall’Agente della riscossione, Ex Equitalia.

In precedenza, tale data era stata fissata al 10 dicembre dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Attenzione, alla data del 1°marzo scade anche la 1 rata 2021 del piano di dilazione sempre afferente la rottamazione-ter. Dunque al 1° marzo 2021, ai fini della rottamazione-ter, è necessario pagare:

  1. le rate scadute nel 2020 oggetto di remissione in bonis;
  2. la 1° rata del 2021.

Attenzione, in riferimento alle rate scadute nel 2020, il rispetto della data del 1° marzo è cruciale. Infatti, come riportato sul sito dell’Agente della riscossione,

per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

E’ lecito chiedersi se per pagare le rate 2020 è possibile pagare bollettini che riportano le vecchie scadenze. Ebbene,  l’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. Anche se  il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti. Laddove i bollettini siano stati smarriti, dall’area riservata del sito Agenzia delle entrate-riscossione, è possibile richiederne una copia.

Per chi scade la 1° rata 2021?

La prima rata 2021 scade al 1° marzo per coloro che hanno presentato istanza di adesione alla rottamazione-ter entro il:

  • 30 aprile 2019 o
  • entro il 31 luglio 2019.

Per i primi, entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.

 La prima rata e la seconda (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) avevano scadenza il 2 dicembre 2019.
Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. La dilazione max concedibile era di 18 rate.

La rata del 28 febbraio 2021 slitta a lunedì 1° marzo.

Per coloro che hanno presentato istanza entro il 31 luglio 2019, entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito è estinto in un’unica soluzione (con scadenza di pagamento al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione.

Il piani di dilazione arriva:

  1. fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 2 dicembre, è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
  2. fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 2 dicembre, le restanti otto hanno scadenze il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La rata del 28 febbraio 2021 slitta a lunedì 1° marzo.

Soggetti già decaduti dalla rottamazione

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono ricorrere ad un nuovo piano dilazione, ex art.19 del DPR 602/73; naturalmente per le somme residue, senza beneficiare delle agevolazioni di cui alla rottamazione-ter.

Inoltre, il Decreto Ristori ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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