Coloro che hanno aderito alla rottamazione-ter, entro il 1° marzo devono versare le rate scadute nel 2020 per le quali il decreto Ristori ha prorogato la scadenza in precedenza fissata al 10 dicembre; alla stessa data deve essere versata la 1° rata 2021.
Rottamazione-ter: la scadenza del 1° marzo
Il D.L 137/2020, c.d decreto Ristori, ha rinviato al 1° marzo il pagamento delle rate della rottamazione-ter (art.3 D.L. 119/2018) scadute nel 2020. Difatti, opera una sorta di remissione in bonis; pagando entro tale data le rate scadute, il contribuente non perde i benefici della rottamazione e continua a pagare il piano di dilazione concesso dall’Agente della riscossione, Ex Equitalia.
Attenzione, alla data del 1°marzo scade anche la 1 rata 2021 del piano di dilazione sempre afferente la rottamazione-ter. Dunque al 1° marzo 2021, ai fini della rottamazione-ter, è necessario pagare:
- le rate scadute nel 2020 oggetto di remissione in bonis;
- la 1° rata del 2021.
Attenzione, in riferimento alle rate scadute nel 2020, il rispetto della data del 1° marzo è cruciale. Infatti, come riportato sul sito dell’Agente della riscossione,
per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
E’ lecito chiedersi se per pagare le rate 2020 è possibile pagare bollettini che riportano le vecchie scadenze. Ebbene, l’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. Anche se il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti. Laddove i bollettini siano stati smarriti, dall’area riservata del sito Agenzia delle entrate-riscossione, è possibile richiederne una copia.
Per chi scade la 1° rata 2021?
La prima rata 2021 scade al 1° marzo per coloro che hanno presentato istanza di adesione alla rottamazione-ter entro il:
- 30 aprile 2019 o
- entro il 31 luglio 2019.
Per i primi, entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. La dilazione max concedibile era di 18 rate.
La rata del 28 febbraio 2021 slitta a lunedì 1° marzo.
Per coloro che hanno presentato istanza entro il 31 luglio 2019, entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito è estinto in un’unica soluzione (con scadenza di pagamento al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione.
Il piani di dilazione arriva:
- fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 2 dicembre, è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
- fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 2 dicembre, le restanti otto hanno scadenze il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
La rata del 28 febbraio 2021 slitta a lunedì 1° marzo.
Soggetti già decaduti dalla rottamazione
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono ricorrere ad un nuovo piano dilazione, ex art.19 del DPR 602/73; naturalmente per le somme residue, senza beneficiare delle agevolazioni di cui alla rottamazione-ter.
Inoltre, il Decreto Ristori ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).