Entro il 7 marzo deve essere pagata la rata della rottamazione-ter, la prima del 2022. La scadenza originaria è quella del 28 febbraio, tuttavia applicando i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge, si arriva alla scadenza del 7 marzo. Come da avviso pubblicato dall’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, sul proprio portale.
C’è da fare una considerazione sulle modalità di calcolo dei 5 giorni di tolleranza. Infatti, a volte l’ADER considera il sabato quale giorno utile per effettuare il pagamento, contro quelle che sono le norme ordinarie sulla rateazione della cartelle, a volte invece il sabato viene considerato quale giorno festivo.
Ad ogni modo, non si può andare oltre la scadenza del 7 marzo. In caso contrario anche effettuando un versamento parziale, il contribuente decade dalla definizione agevolata.
La scadenza del 7 marzo
Nell’avviso sopra citato, l’Agenzia delle entrate-riscossione, mette nero su bianco che per mantenere i benefici della Rottamazione-ter, i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute”.
Le scadenze previste dal Decreto Legge n. 119/2018 per la “Rottamazione-ter” sono fissate nelle seguenti date:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Rispetto a tali date si applicano i 5 gg di tolleranza, articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
In riferimento alla 1° rata 2022 del 28 febbraio 2022, in applicazione dei 5 giorni di tolleranza, il pagamento può essere effettuato entro lunedì 7 marzo.
La precedente scadenza del 14 dicembre
Devono pagare entro il 7 marzo solo coloro che hanno rispettato la precedente scadenza del 14 dicembre.
Entro scorso 14 dicembre dovevano essere pagare in proroga, le rate 2020 e 2021.
Nello specifico, il D.
Entro il 9 dicembre dovevano essere pagate:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
Rispetto alla data del 9 dicembre, trovava sempre applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n.119/2018.
La data del 7 marzo. Cosa succede in caso di omesso, tardivo o parziale versamento?
Se non si paga entro il 7 marzo, il contribuente decade dalla definizione agevolata.
Infatti, come da avviso sopra citato:
i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta.Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.