In merito alle liti per i rumori in condominio ci scrivono spesso condomini o affittuari. Questa volta invece a chiedere consulenza è un amministratore di condominio, chiamato a gestire questa problematica. Quali sono le competenze e le responsabilità dell’amministratore di condominio per i rumori tra vicini di casa? Cambiano le regole a seconda che si tratti di liti tra condomini privati o di un’attività commerciale al piano terra del condominio che arreca disturbo? Partiamo dalla lettera di Eleonora N.
Rumori in condominio: cosa può o deve fare l’amministratore?
Quando si ha un problema in condominio di istinto il primo step per cercare di risolverlo è portarlo all’attenzione dell’amministratore. Questa però è una prassi non corretta, sebbene diffusa: l’amministratore di condominio infatti non è tenuto a fare da arbitro delle liti tra i condomini. A meno che quindi il regolamento di condominio non preveda espressamente limiti di orario ai rumori (perché il compito di far rispettare il regolamento gli viene attribuito dal codice civile), l’amministratore non può chiedere l’interruzione di quelle che sono considerate molestie acustiche. Che si tratti di schiamazzi, di musica, di neonati che piangono, di cani che abbaiano, di tacchi in casa etc. insomma sono tutte questioni che non competono all’amministratore.
Il condomino che reputa di subire immissioni acustiche oltre il limite della normale tollerabilità, dovrà quindi fare un esposto attenendo eventuali verifiche fonometriche che confermino la legittimità della pretesa e tentare così di ottenere un risarcimento dei danni.