Saldo addizionale comunale 2019 e acconto 2020: pubblicati gli aggiornamenti definitivi

Pubblicata la tabella nella versione definitiva del 27 aprile 2020 delle addizionali comunali all’IRPEF da considerare per la dichiarazione reddituale da presentare quest’anno
5 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la tabella delle aliquote relative all’addizionale comunale all’IRPEF e necessarie per la liquidazione del predetto tributo (saldo 2019 ed acconto 2020) nel modello dichiarativo riferito all’anno d’imposta 2019 (Modello 730/2020 o Modello Redditi/2020) tenendo conto dei cambiamenti deliberati dai Comuni e alle informazioni man mano fornite dal dipartimento delle Finanze. La tabella, nella versione definitiva del 27 aprile 2020, è disponibile accedendo direttamente al seguente link del sito istituzionale della medesima Amministrazione finanziaria.

Importante sarà, dunque, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, prestare attenzione alla corretta compilazione dei campi presenti nel frontespizio e dedicati alla residenza anagrafica ed al domicilio fiscale. Quelli relativi alla residenza non vanno sempre compilati in quanto ciò va fatto solo laddove il contribuente abbia variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2019 alla data in cui presenta la dichiarazione (si tenga presente che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune). Inoltre la compilazione sarà necessaria anche nel caso di contribuente che presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi (in questo caso occorre barrare l’apposita casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”). Le istruzioni specificano che poiché laddove la residenza sia variata, gli effetti della variazione stessa decorrono dal 60° giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, il contribuente dovrà attenersi alle istruzioni che seguono.

Il domicilio fiscale

Di fondamentale importanza è la compilazione dei campi dedicati al domicilio fiscale, poiché da ciò dipenderà la regione e il comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale. Occorre ricordare che il domicilio fiscale generalmente coincide con la residenza anagrafica. In casi particolari, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria può ammette, dietro apposita richiesta, che il contribuente stabilisca residenza e domicilio il luoghi diversi. Andrà sempre compilata la sezione dedicata al “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019” tenendo presente che se il contribuente abbia variato residenza occorre attenersi alle seguenti indicazioni: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2018 occorre riportare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2018 va indicato il nuovo domicilio (i contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2019 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza).

La sezione dedicata al “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020” va compilata, invece, solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2019 e ciò va fatto nel seguente modo: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2019 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2019 indicare il nuovo domicilio. Il rigo no va compilate se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.

In caso di fusione

Un caso particolare potrebbe, infatti, essere quello in cui il comune dove si risiede al momento della presentazione della dichiarazione, sia stato istituito per fusione. In questa ipotesi, le istruzioni ministeriali ai modello dichiarativi, dicono che in caso di fusione avvenuta dal 2016 fino al 1° gennaio 2019 compreso e se il comune istituito con la fusione abbia deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, occorre compilare anche barrare la casella “Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella presente in Appendice alle istruzioni medesime. Sono poi illustrati due casi particolari. È previsto, infatti, che se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1° gennaio 2019 è diverso da quello di residenza al 1° gennaio 2020, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex Comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex Comune nel quale si risiede a questa data.

Laddove, invece, il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2020 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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