Saldo e primo acconto imposte, c’è chi può pagare dopo il secondo acconto

Alcuni contribuenti potranno pagare il saldo e primo acconto imposte dopo la scadenza del secondo o unico acconto
1 anno fa
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Imposte sul reddito
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Alcuni contribuenti che hanno saltato il pagamento del saldo imposte 2022 e primo acconto 2023 possono pagare entro l’11 dicembre 2023 senza sanzioni e interessi. Quindi, senza applicazione del ravvedimento operoso.

Ricordiamo che il versamento di detti importi era da farsi entro il 30 giugno 2023 (oppure 20 luglio per i beneficiari della proroga) ovvero entro il 31 luglio 2023 applicando la maggiorazione dello 0,40%. Ci riferiamo all’IRPEF, cedolare secca, IRES, ecc., che scaturiscono dalla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022).

Il secondo o unico acconto 2023, invece, è scaduto il 30 novembre 2023 (con possibilità di rinviarlo al gennaio 2024 e rateizzarlo in 5 rate da gennaio a maggio 2024, ma solo per alcuni contribuenti).

Trovi qui un approfondimento sul rinvio acconto novembre 2023 e compilazione Modello F24.

La sospensione dei versamenti tributari

Il decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023), aveva stabilito la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023.

Una sospensione valida solo per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa nei comuni dell’Emilia Romagna (oltre che Marche e Toscana) flagellati dalle inondazioni verificatesi agli inizi del mese di maggio 2023. In dettaglio, si tratta dei comuni di cui all’allegato 1 dello stesso decreto.

Si stabiliva anche che i versamenti sospesi si potevano fare in unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023.

Saldo imposte e primo acconto dopo il 30 novembre

Il decreto Proroghe (decreto-legge n. 132/2023) come convertito in legge, ha prorogato il predetto termine del 20 novembre al 10 dicembre 2023. Che essendo domenica passa al giorno 11 dicembre.

Dunque, chi al 1° maggio 2023 aveva residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni alluvionati di cui all’allegato 1 decreto-legge n. 61/2023, può pagare (in unica soluzione), senza sanzioni e interessi, i tributi che andavano pagati nel periodo 1 maggio 2023 – 31 agosto 2023. Tra questi, pertanto, rientrano anche il saldo imposte 2022 e primo acconto 2023. Così come rientra anche l’acconto IMU 2023 (che scadeva il 16 giugno 2023).

Paradossalmente, quindi, i beneficiari della sospensione si ritrovano a poter a pagare il saldo e primo acconto dopo il versamento del secondo o unico acconto (scaduto il 30 novembre 2023).

Riassumendo…

  • il saldo imposte 2022 e primo acconto 2023 erano da pagarsi entro il 30 giugno 2023 (oppure 20 luglio per i beneficiari della proroga) ovvero entro il 31 luglio 2023 applicando la maggiorazione dello 0,40%
  • il decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023) ha sospeso i versamenti tributari ricadenti nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 per gli alluvionati di maggio 2023
  • si stabiliva che i versamenti ricadenti nella sospensione (tra cui anche il saldo imposte 2022 e primo acconto 2023) potevano farsi in unica soluzione, (senza sanzioni e interessi) entro il 20 novembre 2023
  • il decreto Proroghe concede ancor più tempo, spostando la data del 20 novembre al 10 dicembre, che essendo domenica passa all’11 dicembre 2023 (quindi, dopo la scadenza del secondo o unico acconto del 30 novembre 2023).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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