Alcuni contribuenti che hanno saltato il pagamento del saldo imposte 2022 e primo acconto 2023 possono pagare entro l’11 dicembre 2023 senza sanzioni e interessi. Quindi, senza applicazione del ravvedimento operoso.
Ricordiamo che il versamento di detti importi era da farsi entro il 30 giugno 2023 (oppure 20 luglio per i beneficiari della proroga) ovvero entro il 31 luglio 2023 applicando la maggiorazione dello 0,40%. Ci riferiamo all’IRPEF, cedolare secca, IRES, ecc., che scaturiscono dalla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022).
Il secondo o unico acconto 2023, invece, è scaduto il 30 novembre 2023 (con possibilità di rinviarlo al gennaio 2024 e rateizzarlo in 5 rate da gennaio a maggio 2024, ma solo per alcuni contribuenti).
Trovi qui un approfondimento sul rinvio acconto novembre 2023 e compilazione Modello F24.
La sospensione dei versamenti tributari
Il decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023), aveva stabilito la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023.
Una sospensione valida solo per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa nei comuni dell’Emilia Romagna (oltre che Marche e Toscana) flagellati dalle inondazioni verificatesi agli inizi del mese di maggio 2023. In dettaglio, si tratta dei comuni di cui all’allegato 1 dello stesso decreto.
Si stabiliva anche che i versamenti sospesi si potevano fare in unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023.
Saldo imposte e primo acconto dopo il 30 novembre
Il decreto Proroghe (decreto-legge n. 132/2023) come convertito in legge, ha prorogato il predetto termine del 20 novembre al 10 dicembre 2023. Che essendo domenica passa al giorno 11 dicembre.
Dunque, chi al 1° maggio 2023 aveva residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni alluvionati di cui all’allegato 1 decreto-legge n. 61/2023, può pagare (in unica soluzione), senza sanzioni e interessi, i tributi che andavano pagati nel periodo 1 maggio 2023 – 31 agosto 2023. Tra questi, pertanto, rientrano anche il saldo imposte 2022 e primo acconto 2023. Così come rientra anche l’acconto IMU 2023 (che scadeva il 16 giugno 2023).
Paradossalmente, quindi, i beneficiari della sospensione si ritrovano a poter a pagare il saldo e primo acconto dopo il versamento del secondo o unico acconto (scaduto il 30 novembre 2023).
Riassumendo…
- il saldo imposte 2022 e primo acconto 2023 erano da pagarsi entro il 30 giugno 2023 (oppure 20 luglio per i beneficiari della proroga) ovvero entro il 31 luglio 2023 applicando la maggiorazione dello 0,40%
- il decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023) ha sospeso i versamenti tributari ricadenti nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 per gli alluvionati di maggio 2023
- si stabiliva che i versamenti ricadenti nella sospensione (tra cui anche il saldo imposte 2022 e primo acconto 2023) potevano farsi in unica soluzione, (senza sanzioni e interessi) entro il 20 novembre 2023
- il decreto Proroghe concede ancor più tempo, spostando la data del 20 novembre al 10 dicembre, che essendo domenica passa all’11 dicembre 2023 (quindi, dopo la scadenza del secondo o unico acconto del 30 novembre 2023).