Saldo e stralcio chi è decaduto dalla rottamazione rientra?

Saldo e stralcio e rottamazione: Buona sera, se un contribuente ha un ISEE  di € 23.000, non ha pagato le rate della rottamazione  precedente entro il 7 dicembre, cosa può fare ?  Può accedere alla pace fiscale? Grazie  L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato come aderire al Saldo e Stralcio per le persone fisiche (legge n. 145/2018): “ossia una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle
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Saldo e stralcio e rottamazione: Buona sera, se un contribuente ha un ISEE  di € 23.000, non ha pagato le rate della rottamazione  precedente entro il 7 dicembre, cosa può fare ?  Può accedere alla pace fiscale? Grazie 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato come aderire al Saldo e Stralcio per le persone fisiche (legge n. 145/2018): “ossia una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.

La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021″.

Saldo e Stralcio se decaduto dalla Rottamazione

L’Agenzia, chiarisce che possono aderire al “Saldo e stralcio”, “qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione”.

Redditi Isee

Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Per poter aderire l’Isee della persona fisica non deve superare un reddito di 20.000 euro. Nel caso del nostro lettore, con un Isee di 23.000 non è possibile aderire alla pace fiscale con il Saldo e stralcio.

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