Il 16 dicembre 2020 era l’ultimo giorno entro cui provvedere al versamento del saldo IMU 2020 (l’acconto era da pagarsi entro il 16 giugno scorso).
Per chi ha saltato la scadenza di versamento oppure entro tale scadenza ha pagato un importo inferiore al dovuto può mettersi spontaneamente in regola attraverso il ravvedimento operoso versando, oltre l’imposta non pagata, anche:
- gli interessi (al tasso legale annuo e per ciascun giorno di ritardo nel versamento)
- la sanzione in misura ridotta rispetto a quella piena.
La sanzione piena per omesso/insufficiente versamento
Nel caso di omesso/insufficiente versamento delle imposte (tra cui anche l’IMU), la sanzione piena applicabile è quella di cui art.
- 1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
- 15% se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
- 30% dopo i 90 giorni di ritardo.
Tutte le forme di ravvedimento per la nuova IMU
Attualmente la normativa del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997), prevede, in caso di omesso/insufficiente versamento, l’applicazione delle seguenti sanzioni in misura ridotta:
- 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto
- 1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto
- 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto
- 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2020
- 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2021
- 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2021
- 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Un caso pratico
Il sig.
- 200 x 1,5% = 3 euro
Il ravvedimento si perfezionerà solo versando l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi. Il tutto andrà versato con lo stesso codice tributo previsto per l’imposta (per sanzione ed interessi non è previsto specifico codice tributo).
Si tenga, infine, presente che le menzionate sanzioni ridotte troveranno applicazione sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
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