In arrivo la scadenza del saldo IMU 2021. Il termine ultimo è fissato al 16 dicembre 2021. L’acconto era da pagarsi entro il 16 giugno scorso.
Tra i soggetti chiamati alla cassa rientrano anche i possessori di terreni agricoli ed aree edificabili. Tuttavia, il legislatore per tali soggetti prevede numerose esenzioni ed agevolazioni.
Si tenga presente che i benefici che qui si illustrano si applicano solo con riferimento ai mesi dell’anno per i quali si verificano le condizioni richieste. Infatti, ricordiamo, che l’IMU è un tributo dovuto in base alla percentuale ed ai mesi di possesso.
Esenzione terreni agricoli
I terreni agricoli sono esenti IMU ma non tutti. L’esenzione si applica con riferimento ai seguenti terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
- ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Per quelli di cui al punto 1) l’esenzione si applica a condizione che sia verificato congiuntamente possesso e conduzione del terreno (non è esente, ad esempio, il coltivatore diretto proprietario del terreno ceduto in affitto a terzi).
Con riferimento ai terreni agricoli di cui al punto 4) è previsto che.
- se il comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione IMU si applica solo per quei terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha deliberato l’esenzione
- laddove, invece, non sia presente alcuna sigla, l’esenzione IMU si applica per tutti i terreni ricadenti in quella zona).
Le regole di esenzione IMU per le aree edificabili
I terreni edificabili in genere non sono esenti dall’IMU.
Infatti, possono, comunque, considerarsi esenti IMU, in quanto, NON sono considerati fabbricabili ma “agricoli” i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Esempio
Area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto o IAP (questi, quindi, utilizza l’area per svolgere la propria attività agricola). In tale ipotesi, il terreno anche se edificabile, ai fini IMU è considerato come “agricolo” e, quindi, come tale, esente IMU (rientrando nell’ipotesi di esenzione di cui al punto 1 del paragrafo precedente).
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