Saldo IMU. I tre errori da evitare in vista della scadenza di dicembre

Se il Comune non ha provveduto all’inserimento delle aliquote sul portale del Federalismo Fiscale, il saldo dovrà essere versato sulla base delle aliquote 2023
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2 settimane fa
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Saldo IMU 2023, conviene pagare già ad agosto?
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Ci stiamo avvicinando alla scadenza del 16 dicembre, termine entro il quale si dovrà andare alla cassa per pagare il saldo IMU 2024.

Il calcolo dell’IMU dovrà tenere conto della rendita catastale dell’immobile, che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente, variabile in base alla categoria catastale dell’immobile (ad esempio, 160 per le abitazioni, 80 per gli uffici, ecc.). A questa base imponibile si applicheranno le c.d. aliquote IMU.

In vista della scadenza del saldo, ci soffermeremo sui principali errori da evitare, considerando la tempestività di pubblicazione delle aliquote, la compilazione del modello F24 e altri aspetti rilevanti.

Il saldo IMU

Il pagamento del saldo IMU entro il prossimo 16 dicembre deve avvenire sulla base di regole ben precise.

In primis dopo aver versato l’acconto entro lo scorso 16 giugno sulla base delle aliquote in essere per l’anno 2023, in sede di saldo si dovrà tenere conto delle eventuali nuove aliquote e regolamenti 2024 pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro lo scorso 28 ottobre. Il Comune era tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine del 14 ottobre nel portale del federalismo fiscale.

Le aliquote IMU sono disponibili al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm

Saldo IMU. I tre errori da evitare in vista della scadenza dicembre

In vista della scadenza del 16 dicembre è utile richiamare i principali errori da evitare in fase di pagamento dell’IMU.

Iniziamo dalla aliquote IMU da utilizzare ai fini del saldo.

Ogni anno, i Comuni possono modificare le aliquote IMU. È fondamentale consultare le delibere comunali pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

Laddove il Comune non abbia provveduto all’inserimento delle aliquote sul portale del Federalismo Fiscale, il saldo dovrà essere versato sulla base delle aliquote 2023.

Di conseguenza, rata di acconto e saldo coincideranno, essendo entrambe pari al 50% del totale dovuto.

Dal 2025, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata si applicheranno le aliquote base previste dai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. Le aliquote di base troveranno applicazione sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023.

Errata compilazione del modello F24

La corretta compilazione del modello F24 è essenziale per il versamento dell’IMU.

Gli errori più comuni includono i seguenti elementi.

Codice catastale del Comune: deve essere indicato il codice corretto del Comune in cui è situato l’immobile. Un errore può causare il versamento dell’imposta al Comune sbagliato. Codice tributo: va utilizzato il codice tributo appropriato per l’IMU, distinguendo tra acconto e saldo. Anno di riferimento: specificare l’anno corretto per cui si effettua il pagamento (2024).

Nell’F24, è necessario barrare la casella “Saldo” quando si effettua il pagamento della seconda rata dell’IMU. Omettere questo passaggio può generare confusione nell’attribuzione del pagamento.

Bisogna prestare la massima attenzione anche ad un eventuale calcolo errato dell’imposta. Un calcolo impreciso dell’IMU può derivare da: un valore catastale non aggiornato;  applicazione di aliquote errate. A tal proposito sarà necessario utilizzare le aliquote specifiche stabilite dal Comune per l’anno in corso.

Calcolo dei mesi e dei giorni per i quali il versamento è dovuto

Come circolare del Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n° 1/DF:

  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto è computato per intero.

Il mese deve essere così computato: mese di 28 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese; di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Cos’ ad esempio, per una 2° casa acquistata il 5 luglio 2024, l’obbligo di pagamento dell’IMU riguarderà solo il 2° semestre 2024. Se non si vuole pagare l’IMU per la doppia abitazione principale serviranno le bollette.

Riassumendo…

  • Aliquote aggiornate: verificare le aliquote IMU 2024 pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del MEF; in assenza di aggiornamenti, applica quelle del 2023.
  • Compilazione F24: inserire correttamente codice catastale, codice tributo e anno di riferimento; barrare la casella “Saldo” per evitare errori.
  • Calcolo preciso dell’imposta: utilizzare il valore catastale corretto e le aliquote aggiornate del Comune per evitare sanzioni.
  • Proporzionalità nei mesi di possesso: l’IMU è dovuta proporzionalmente in base ai mesi e giorni di possesso durante l’anno.
  • Scadenza del saldo: effettuare il pagamento entro il 16 dicembre per evitare ritardi e possibili sanzioni, è possibile comunque ricorrere al ravvedimento.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

1 Comment

  1. a 12 anni di distanza, questa tassa continua a essere super iniqua, per molti e’ un esproprio di stato, almeno facessero una riforma del catasto con aliquote e regole identiche tali da ridurla, come promettevano i notri pollitici…al vento

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