Chi non ha versato le imposte sul reddito alle scadenze ordinarie può rimediare spontaneamente con il ravvedimento operoso, prima che il fisco se ne accorga.
Il rimedio non è gratis. Infatti, oltre all’imposta non pagata, occorre versare anche sanzione e interessi. La sanzione è quella ridotta rispetta alla piena. La riduzione sanzionatoria applicabile (art. 13 D. Lgs. n. 472/1997) dipende dal tempo in cui ci si ravvede. Più tempo passa più aumenta la sanzione. Gli interessi si calcolano al tasso annuo legale e sono dovuti per ogni giorno di ritardo.
Le scadenze (ordinarie e prorogate)
Volendo richiamare le scadenze di versamento per il 2023 con riferimento all’IRPEF (imposta sul reddito persone fisiche), per coloro che fanno la dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) con il 730 senza sostituto d’imposta o con Modello Redditi Persone Fisiche, le scadenze ordinarie di pagamento erano:
- 30 giugno 2023 – versamento saldo 2022 e primo acconto 2023
- 30 novembre 2023 – versamento secondo o unico acconto 2023.
I versamenti da farsi entro il 30 giugno potevano farsi entro i 30 giorni successivi, applicando la maggiorazione dello 0,40%. Poiché il 30° giorno cadeva di domenica, si passava al 31 luglio 2023.
Per contribuenti soggetti ISA è poi intervenuta una proroga. In sostanza la data del 30 giugno 2023 è stata spostata al 20 luglio 2023, fermo restando la possibilità di pagare entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Omesso o insufficiente versamento, da quanto parte il ravvedimento operoso?
Molti si chiedono, in merito al ravvedimento operoso, se il conteggio del ritardo nel versamento debba partire dal 30 giugno 2023 (ovvero 20 luglio per i beneficiari della proroga) oppure dal 31 luglio 2023.
A risolvere la questione ci pensò l’Agenzia Entrate. Un chiarimento, contenuto nella Circolare n. 27/2013, che ancora oggi non risulta superato e che, dunque, resta valido.
In tale documento di prassi, in sostanza, è stato detto che:
- nel caso in cui il contribuente NON abbia versato alcun importo, né entro il 30 giugno 2023 (ovvero 20 luglio per i beneficiari proroga) né entro il 31 luglio 2023, il termine cui fare riferimento per il calcolo del ravvedimento è la data naturale di scadenza” (cioè 30 giugno 2023 ovvero 20 luglio)
- qualora il contribuente avesse effettuato tra il 1° e il 31 luglio 2023 (ovvero tra il 21 e 31 luglio per i beneficiari della proroga) un versamento parziale (usufruendo, quindi, della maggiorazione dello 0,40%), il termine cui fare riferimento per il ravvedimento della rimanente parte decorre dal 31 luglio 2023.
Riassumendo…
- il saldo IRPEF 2022 e primo acconto 2023 dovevano pagarsi entro il 30 giugno 2023 oppure entro il 31 luglio 2023 con maggiorazione 0,40%
- per i beneficiari della proroga, il saldo IRPEF 2022 e primo acconto 2023 sono passati al 20 luglio 2023 oppure al 31 luglio con maggiorazione 0,40%
- se il contribuente obbligato a pagare non ha versato nulla al 30 giugno (ovvero 20 luglio per i beneficiari della proroga) e nemmeno al 31 luglio, il ravvedimento parte dal 30 giugno (ovvero 20 luglio)
- se il contribuente obbligato ha fatto un versamento parziale tra il 1° luglio e 31 luglio (ovvero tra 21 luglio e 31 luglio per i beneficiari della proroga), il ravvedimento dell’insufficiente versamento parte dal 31 luglio.