Il saldo Iva può essere versato in prima battuta entro il 16 marzo. La scadenza non è perentoria. Infatti, al contribuente è data la possibilità di pagare il saldo Iva anche a rate. Il pagamento rateale deve comunque essere terminato entro il 16 novembre. Il primo pagamento può essere rinviato anche alla scadenza prevista per il pagamento delle imposte sui redditi, 30 giugno-30 luglio.
Il saldo Iva
Il saldo Iva è pari alla differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e il totale delle somme versate a seguito delle liquidazioni periodiche.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 16 marzo o anche a rate a partire dalla stessa data.
Il pagamento a rate
Se il contribuente opta per il pagamento a rate, la prima deve essere pagata entro lo stesso termine del 16 marzo:
- maggiorando l’importo complessivamente dovuto dello 0,40%
- per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo.
L’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre (articolo 20, Dlgs 241/1997).
Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ciascun mese (16 aprile, 16 maggio ecc); fa eccezione quella di agosto, alla quale si applica la sospensione degli adempimenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto; in tale caso la rata di agosto si può versare entro il 20 dello stesso mese. Senza alcuna ulteriore maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006).
Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile; pertanto, sulla seconda rata va aggiunto lo 0,33%, sulla terza lo 0,66%, sulla quarta lo 0,99% e così via.
Versamento anche alla scadenza delle imposte sui redditi
Il saldo Iva può essere pagato anche alla scadenza prevista per il versamento delle imposte sui redditi.
Considerando le varie opzioni, il saldo Iva può essere versato:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzato fino al 16 novembre, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
- un’unica soluzione entro il 30 giugno, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzato dallo stesso 30 giugno e fino al 16 novembre, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima;
- un’unica soluzione entro il 30 luglio, prima maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento, oppure rateizzato dallo stesso 30 luglio e fino al 16 novembre, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento e aggiungendo, infine, lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima.
Difatti, sono diverse le modalità per il pagamento del saldo Iva 2021.