Nelle ultime settimane, si sta parlando tantissimo della nuova pace fiscale o sanatoria delle cartelle della quale faranno parte: lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, il saldo e stralcio delle cartelle fino a 3.000 euro, la rottamazione delle cartelle per i debiti superiori a 3.000 euro. Con molta probabilità, ma su questo passaggio bisognerà attendere, la pace fiscale riguarderà i debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione (A.D.E.R. o ex Equitalia) tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre del 2021.
Detto ciò, sarà oggetto della nuova sanatoria delle cartelle, il singolo debito del contribuente e non il totale della cartella, tecnicamente la “singola partita di ruolo”.
Cartella alla mano, come devono essere verificati questi importi? Vediamo a livello operativo come procedere correttamente con la verifica.
La nuova pace fiscale
Sulla base delle notizie trapelate dal Governo nelle ultime settimane, la pace fiscale sarà così articolata:
- stralcio dei debiti fino a 1.000 euro;
- saldo e stralcio per i debiti fino a 3.000 euro (il contribuente paga solo una percentuale, si parla del 10% dell’imposta, con azzeramento di sanzioni e interessi di mora);
- rottamazione dei debiti superiori a 3.000 euro ( si paga solo l’imposta contestata, con azzeramento di sanzioni e degli interessi di mora).
La nuova sanatoria delle cartelle dovrebbe riguardare i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2021.
Il concetto di singolo carico. Così si individua il debito rottamabile
Saranno oggetto di pace fiscale, i singoli carichi indicati nella cartella esattoriale. Dunque, ai fini della sanatoria delle cartelle esattoriali, non bisogna verificare l’importo totale della cartella ma il singolo debito in essa indicato. Tecnicamente si parla di “singola partita di ruolo”.
Da qui, ritornano valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°2/2017 sulla prima rottamazione delle cartelle:
Il ruolo è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” (ora Agente della riscossione). Per ogni ruolo è esposto il n° di partite (+ partite) riferite al singolo procedimento di controllo concluso dall’Ufficio con un atto impositivo, di riscossione o di liquidazione. Per ogni singolo carico si intende dunque la singola partita di ruolo, ossia l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione agevolata”.
Semplificando, cartella alla mano, potranno essere oggetto di sanatoria, i singoli debiti come appena individuati, affidati per il recupero all’Agente della riscossione (ADER o ex Equitalia) tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre del 2021. Dunque saranno ammessi alla sanatoria delle cartelle, i ruoli la cui consegna formale dall’ente creditore (ad esempio l’Agenzia delle entrate) all’Agente della riscossione sia avvenuta entro il 10 gennaio 2022. Sempre se sono stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021( si veda a tal proposito l’art4 del D.M. n. 321 del 1999). Periodo che dovrebbe essere coperto dalla nuova sanatoria delle cartelle esattoriali.
A ogni modo si tratta di informazioni rilevabili direttamente nella cartella esattoriale.