La tregua fiscale, cioè il provvedimento con cui il Governo Meloni ha deciso di agevolare i contribuenti alle prese con cartelle e altri debiti fiscali, è un autentico contenitore. Un insieme di provvedimenti, misure e strumenti, che mirano proprio a sostenere i contribuenti. Ma allo stesso tempo si parla di strumenti idonei a ridurre il magazzino dei crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Ma proprio perché è un insieme di misure (se ne contano almeno 10), soprattutto per chi non si fa assistere da professionisti, il rischio è alto.
“Buonasera, volevo aderire alla sanatoria fiscale del Governo Meloni, per sistemare alcune mie liti col Fisco. Ma io non riesco a capire cosa effettivamente dovrei pagare. Chi mi fa i conteggi? Io non riesco a quantificare il valore effettivo del dovuto.”
La sanatoria delle liti pendenti, sicuri di sapere tutto?
Soprattutto per il contribuente che ha intenzione di fare tutto da solo, in materia di tregua fiscale le problematiche non mancano. E sulle liti pendenti, ancora di più. Perché non è semplice quantificare gli importi, a differenza delle cartelle esattoriali per esempio. Ma a queste oggettive difficoltà si aggiungono pure le problematiche relative alla saturazione degli uffici. Personale carente e spesso costretto a lavoro straordinario insostenibile. E sono cose che non fanno altro che peggiorare la situazione. Nella tregua fiscale si parla proprio di liti pendenti, e la certezza è che a partire da mercoledì 15 marzo 2023, i contribuenti interessati potevano iniziare a presentare domanda. E con istanze solo telematiche, come specifica bene l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Non solo cartelle esattoriali, la tregua fiscale è un provvedimento vario
È l’articolo 1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, nello specifico i commi da 186 a 205, che tratta proprio di liti pendenti. Le liti attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio al primo gennaio 2023, rientrano nella cosiddetta definizione agevolata.
Risparmio diverso in base alla tipologia della lite nella tregua fiscale del Governo
Se per le cartelle esattoriali in rottamazione, lo sconto è identico a prescindere da tutto, perché vengono bonificate le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nelle liti cambia in base al grado di giudizio in cui si è arrivati all’atto della domanda. Per le liti giunte in primo grado il contribuente può risolvere pagando una cifra pari al 90% della controversia. Parliamo di liti che sono arrivate al punto in cui il contribuente interessato aveva già depositato il ricorso in primo grado. E sempre del 90% è l’importo da versare per le liti giunte alla Cassazione ma con rinvio. Ma solo a condizione che quanto deciso in Cassazione, sia divenuto tale entro il primo gennaio 2023.
In base al grado di giudizio cambia la percentuale da versare
E se al primo gennaio 2023, in giudizio, l’Agenzia delle Entrate è stata dichiarata perdente, in base a quanto previsto dal comma 188 della legge prima citata della tregua fiscale, il pagamento del contribuente si riduce al 40% del valore totale della lite. Se invece la pronuncia contro l’Agenzia fiscale era in secondo grado, il contribuente può saldare tutto versando il 15% del valore della lite.
Anche le sanzioni scontate sulle liti pendenti
Capita sovente che su una lite pendano anche delle sanzioni, che non sono collegate al tributo, alla tassa o all’imposta evasa. In questo caso la tregua fiscale propone una sanzione del 15% o del 40%. Anche in questo caso, in base al grado di giudizio in cui l’Agenzia è stata dichiarata perdente. Tutto come specificato già a suo tempo (era il 27 gennaio 2023 e la circolare era la 2/E ndr) dall’Agenzia delle Entrate sul suo portale istituzionale.
“Ai fini della determinazione dell’effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite ovvero in caso di parziale annullamento dell’atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell’ufficio, formalizzato tramite l’emissione di apposito provvedimento”, questo ha riportato l’Agenzia delle Entrate nella circolare prima citata.