La nuova rottamazione o sanatoria delle cartelle sarà inserita nel prossimo decreto fiscale o al massimo nella manovra 2023. Nel giro di un mese i contribuenti sapranno a quali condizioni potranno sfruttare la nuova sanatoria e soprattutto sapere cosa si paga e cosa no.
Oltre alla rottamazione, il Governo attiverà anche lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro nonché il saldo e stralcio per quelle di importo fino a 3.000 euro.
Detto ciò, come già avvenuto per le precedenti sanatorie delle cartelle, potranno essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti rispetto ai quali il contribuente ha una causa in corso con l’Agenzia delle entrate o con l’Agenzia delle entrate-riscossione (ADER, ex Equitalia).
A tal proposito, il contribuente deve fare delle valutazioni circa la convenienza ad aderire alla rottamazione. Infatti, bisogna analizzare la possibile evoluzione del giudizio nonché vedere se il carico oggetto di giudizio è riferito all’intero debito o se siamo ancora nella fase della riscossione frazionata così come avviene per gli accertamenti esecutivi.
La nuova rottamazione delle cartelle
La nuova rottamazione delle cartelle riguarderà i debiti di importo superiore a 3.000 euro.
A fini della rottamazione, il contribuente sarà tenuto a pagare:
- le somme somme affidate per il recupero all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo;
- l’aggio della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);
- le spese di rimborso per le procedure esecutive (vedi ad esempio eventuale pignoramento);
- le spese di notifica della cartella di pagamento;
- gli interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Non sono invece dovute le sanzioni collegate alla maggiore imposta evasa; gli interessi di mora; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99).
La rottamazione con contenzioso in corso
Come detto in premessa, come già avvenuto per le precedenti sanatorie delle cartelle, potranno essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti rispetto ai quali il contribuente ha una causa in corso con l’Agenzia delle entrate o con l’Agenzia delle entrate-riscossione (ADER, ex Equitalia).
A tal fine, è necessario che il contribuente rinunci al ricorso. Anche se poi, ciò che rileverà effettivamente è il pagamento dell’importo dovuto ai fini della rottamazione. Elemento che porta alla cessazione della “materia del contendere”. Bisogna però prestare attenzione se il contenzioso riguarda un accertamento esecutivo. Infatti in tali casi, è prevista una riscossione frazionata nel senso che all’Agenzia delle entrate riscossione (ex Equitalia), il debito viene affidato per il recupero solo gradualmente (nel giudizio di 1° grado sono affidate all’Agente della riscossione le somme dovute a titolo di imposta e di interessi, nella misura di 1/3 (art.15 D.P.R. 602/73). Dunque, se l’adesione alla rottamazione riguarderà solo una parte del debito, il contenzioso prosegue per la parte di debito residua. Dunque, la rottamazione determina la rinuncia al ricorso o la cessazione della materia del contendere soltanto qualora abbia ad oggetto l’intero importo contestato oggetto di giudizio.