Con la pubblicazione del DL 131/2023, decreto “Energia”, nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 settembre, entra in vigore la norma che consente agli esercenti di regolarizzare l’omessa emissione degli scontrini dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023. Tali soggetti potranno regolarizzare la propria posizione usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale, PVC.
Al contempo, l’Agenzia delle entrate ha approvato un provvedimento per l’invio delle lettere di compliance per sanare la mancata emissione degli scontrini .
La sanatoria degli scontrini nel decreto energia
In base alla regole sul ravvedimento operoso, non è possibile ricorre al ravvedimento in caso di consegna di un processo verbale di constatazione. PVC. Se riferito a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell’articolo 6, commi 2-bis – limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione dei corrispettivi ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri – e 3, o nell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Tuttavia, l’art.4 del DL 131/2023 prevede quanto segue:
I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
Dunque, anche se la sanatoria è decisamente più leggera rispetto a quanto previsto nelle prime bozze del decreto energia, rappresenta comunque una chance importante per chi ha commesso violazioni rispetto agli obblighi di certificazione delle vendite e ora intende regolarizzare la propria posizione.
Sanatoria scontrini. Come funziona la nuova pace fiscale?
In base a quanto detto fin qui, la sanatoria riguarda i contribuenti che:
- dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi – di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- anche se le predette violazioni risultino già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023;
- sempreché le stesse non risultino già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Potrà beneficiare dell’opportunità, ad esempio, il commerciante che ha ricevuto il pagamento senza emettere lo scontrino elettronico.
Nello specifico, la regolarizzazione riguarda le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997.
La sanatoria è ammessa anche per le violazioni già constatate fino al 31 ottobre 2023 a patto che il ravvedimento sia effettuato entro il prossimo 15 dicembre. Restano fuori dalla sanatoria le violazioni per le quali sono state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.
Il decreto prevede inoltre che le violazioni regolarizzate con la sanatoria non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria. Sanzione prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Dunque, le violazioni sanate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.
Riassumendo…
- Con l’entrata in vigore del DL energia, la sanatoria degli scontrini è effettivamente operativa;
- possono essere sanate le irregolarità commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023;
- la sanatoria è ammessa anche per le violazioni già constatate con PVC, non oltre la data del 31 ottobre 2023 però;
- restano fuori dalla sanatoria le violazioni rispetto alle quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni.