Sanatoria scontrini. Quali sono le sanzioni da pagare?

La mancata emissione dello scontrino ha degli impatti anche sull'Iva da versare all'Agenzia delle entrate, con conseguenze anche in termini di errori sulle liquidazioni periodiche Iva, c.d. Li.Pe. e sulla dichiarazione Iva
1 anno fa
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Grazie alla sanatoria degli scontrini è possibile sanare le violazioni, quali ad esempio l’omessa emissione dello scontrino elettronico, versando la sanzione in misura ridotta in ravvedimento operoso.

La mancata emissione dello scontrino e dunque l’omessa memorizzazione elettronica (e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate) ha degli impatti anche sull’Iva da versare all’Agenzia delle entrate. Con conseguenze anche in termini di errori sulle liquidazioni periodiche Iva, c.d. Li.Pe. e sulla dichiarazione Iva.

Vediamo nello specifico quali sono le sanzioni da pagare per sfruttare in toto la sanatoria.

La sanatoria degli scontrini

In base all’art.4 del DL 131/2023,

I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

Dunque, volendo fare una sintesi delle peculiarità della sanatoria in parola, è corretto affermare che:

  • sono sanabili le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 anche se le predette violazioni risultino già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 sempreché le stesse non risultino già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento;
  • il ravvedimento, se le violazioni sono state già constatate con PVC, è ammesso entro il 15 dicembre;
  • non sono invece sanabili  le violazioni per le quali sono state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento.

Il decreto prevede inoltre che le violazioni regolarizzate con la sanatoria non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria. Articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471. Nei fatti, non concorrono nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività rispetto alla quale è stata commessa la violazione.

Sanatoria scontrini. Quali sono le sanzioni da pagare?

Andando più nello specifico, la regolarizzazione con la nuova pace fiscale sanatoria scontrini, riguarda le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997, riforma sanzioni tributarie.

Dunque parliamo di violazioni relative a: mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione. Ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Punite con la sanzione al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

Di norma, per i casi di omessa memorizzazione dei corrispettivi o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso in caso di violazione già constatata. Si veda l’articolo 13, comma 1, lettera b-quater), Dlgs n. 472/1997).

Alle suddette condizioni, la sanatoria degli scontrini permette però di superare tale preclusione.

Detto ciò, la mancata emissione dello scontrino e dunque l’omessa memorizzazione elettronica (e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate) ha delle conseguenze anche sull’Iva da versare all’Agenzia delle entrate. Con impatti anche in termini di errori sulle liquidazioni periodiche Iva, c.d. Li.Pe. e sulla dichiarazione Iva.

Da qui, ipotizzando la mancata emissione di 10 scontrini, sarà necessario versare, con un minimo di 500 euro per violazione, un importo pari a 5.000 euro. Non opera il c.d. cumulo giuridico.

Importo da ridurre in ravvedimento operoso: ad 1/7 se la violazione risale al 2022, 1/8 se la violazione risale al 2023.

Detto ciò, a cascata ci sarebbe da sanare l’omesso versamento delle imposte (Iva e redditi), la dichiarazione infedele (sanzione al 90%). Nonché le violazioni commesse rispetto alle liquidazioni periodiche Iva.

In attesa di conferma, dovrebbero valere le indicazioni di cui alla circolare n°42/E 2016, in base alla quale la sanzione per infedeltà dichiarativa assorbe anche le “altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l’omesso versamento“.

Riassumendo…

  • La sanatoria degli scontrini permette di sanare violazioni quali ad esempio l’omessa emissione del documento commerciale;
  • il contribuente può pagare una sanzione ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso;
  • la mancata emissione dello scontrino ha degli impatti anche sull’Iva da versare all’Agenzia delle entrate.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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