Sanificazione ambienti di lavoro: credito d’imposta legato alla certificazione del professionista

L’attività di sanificazione dell’ambiente di lavoro deve essere attestata dal professionista di settore o anche dall’impresa stessa che ha eseguito in proprio la sanificazione e deve rispettare le indicazioni contenute nel protocollo sottoscritto dal Governo
4 anni fa
2 minuti di lettura
Bonus sanificazione, è ammessa la remissione in bonis?

Per le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro che danno diritto al credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto Rilancio, occorre la certificazione degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione). La certificazione deve essere redatta sulla base di “Protocolli di regolamentazione vigenti”.

Ma quali sono tali protocolli?

Alla domanda ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 2020 contenente ulteriori chiarimenti sulle misure contenute nel menzionato decreto Rilancio.

Credito d‘imposta sanificazione: cos’è e modalità di utilizzo

Ricordiamo che con l’art. 125 del decreto Rilancio, il legislatore, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia Covid-19, ha previsto l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% a fronte delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il beneficio non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario (dunque il credito d’imposta spetta su una spesa massima di 100.000 euro). Sono previste tre alternative di utilizzo ossia:

  • in compensazione (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • entro il 31 dicembre 2021, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La certificazione che attesta l’attività di sanificazione

Nella precedente Circolare n. 20/E del 2020 si era chiarito che con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ragione che ha portato all’istituzione del beneficio in commento, deve trattarsi di attività diretta ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19 e:

“Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti”.

Proprio con riferimento ai Protocolli, nella recente Circolare n. 25/E del 2020 la stessa Amministrazione finanziaria ha precisato che si tratta del protocollo

“sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi”.

Pertanto ha concluso l’Agenzia delle Entrate, la certificazione rilasciata dagli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) dovrà attestare che le attività di sanificazione realizzate nell’ambiente di lavoro siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo.

Potrebbero anche interessarti:

 

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Superbonus 110%: con pochi tributi da compensare, niente cessione del credito o sconto in fattura

Dove comprare case a 1 euro
Articolo seguente

Tassi dei mutui ai minimi storici, ma i prezzi delle case non accennano a diminuire