Per le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro che danno diritto al credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto Rilancio, occorre la certificazione degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione). La certificazione deve essere redatta sulla base di “Protocolli di regolamentazione vigenti”.
Ma quali sono tali protocolli?
Alla domanda ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 2020 contenente ulteriori chiarimenti sulle misure contenute nel menzionato decreto Rilancio.
Credito d‘imposta sanificazione: cos’è e modalità di utilizzo
Ricordiamo che con l’art. 125 del decreto Rilancio, il legislatore, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia Covid-19, ha previsto l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% a fronte delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il beneficio non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario (dunque il credito d’imposta spetta su una spesa massima di 100.000 euro). Sono previste tre alternative di utilizzo ossia:
- in compensazione (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- entro il 31 dicembre 2021, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La certificazione che attesta l’attività di sanificazione
Nella precedente Circolare n. 20/E del 2020 si era chiarito che con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ragione che ha portato all’istituzione del beneficio in commento, deve trattarsi di attività diretta ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19 e:
“Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti”.
Proprio con riferimento ai Protocolli, nella recente Circolare n. 25/E del 2020 la stessa Amministrazione finanziaria ha precisato che si tratta del protocollo
“sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi”.
Pertanto ha concluso l’Agenzia delle Entrate, la certificazione rilasciata dagli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) dovrà attestare che le attività di sanificazione realizzate nell’ambiente di lavoro siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo.
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