Sanificazione ambienti di lavoro: si applica il reverse charge?

In mancanza di indicazioni, il servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro è soggetto ad aliquota IVA del 22% anche se l’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se sia applicabile o meno il regime dell’inversione contabile
5 anni fa
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Dopo l’avvio della fase 2 legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 e con la riapertura della attività economiche, queste ultime sono tenute ad osservare specifici protocolli per garantire in sicurezza la salute dei dipendenti e della clientela. Tra queste misure vi rientra la sanificazione (anche più volte al giorno) dell’ambiente e degli attrezzi di lavoro. A fronte di tali spese il legislatore ha riconosciuto già con il decreto Cura Italia un credito d’imposta che ora è ritoccato ed ampliato con il decreto Rilancio.

C’è, tuttavia, un aspetto che nessuno dei due menzionati provvedimenti governativi ha considerato, ossia l’aliquota IVA applicabile a tali oneri, che, dunque, in mancanza di specifiche, deve ritenersi al 22%. L’auspicio sarebbe stato quello di ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% visto che la spesa potrebbe configurarsi come un “prima necessità”.

Altro dubbio, su cui l’Agenzia delle Entrate farebbe bene ad intervenire per dare opportune precisazioni, è l’applicabilità o meno a tali operazioni del regime dell’inversione contabile (reverse charge). Tale regime, infatti, secondo quanto previsto dal comma 6 lett. a-ter) art. 17 del DPR 633/1972, si applica anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Occorre, quindi, che l’Amministrazione finanziaria chiarisca se le operazioni di sanificazione dei locali possono considerarsi “prestazioni di servizi di pulizia”.

La definizione di servizi di sanificazione

In merito a quest’ultimo concetto, facendo affidamento sulla definizione di cui all’art. 1 del DM n. 274 del 1997, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

  • sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché’ parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché’ molesti e specie vegetali non desiderate.  La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
  • sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

L’attività di sanificazione non ha codice ATECO

Nella Circolare n. 14/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire, in merito all’applicazione del reverse charge nell’ambito del settore della “servizi di pulizia”, che per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella predetta nozione, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007.

Sono, dunque, da ricomprendere, per l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito applicativo dell’inversione contabile le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici ed in dettaglio quelle individuate con il codice ATECO 81.21.00Pulizia generale (non specializzata) di edifici e con il codice ATECO 81.22.02Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Tuttavia, poiché per l’attività di sanificazione non esiste uno specifico codice ATECO, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se questa possa o meno annoverarsi in uno dei suddetti codici e, quindi, essere assoggettata al regime del reverse charge.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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