Come evitare le sanzioni per il mancato pagamento dell’IMU

Le sanzioni per gli omessi pagamento IMU sono piuttosto pesanti, è possibile però sfruttare il c.d. ravvedimento operoso
1 mese fa
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Saldo IMU 2023, conviene pagare già ad agosto?
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Il pagamento dell’IMU avviene in acconto e a saldo. I versamenti devono avvenire entro precise scadenze che sono fissate per legge pena il pagamento di specifiche sanzioni IMU.

L’acconto si versa il 16 giugno, il saldo il 16 dicembre sulla base delle nuove aliquote nel frattempo approvate dal Comune sul cui territorio è situato l’immobile per il quale è dovuta l’IMU.

Se alla scadenze previste dalla legge, il contribuente omette o effettua dei versamenti carenti, scattano le sanzioni IMU previste per l‘omesso versamento delle imposte.

Attenzione, anche per i tributi locali si può ricorrere al ravvedimento operoso. Sia  il ravvedimento operoso sia le sanzioni per omesso versamento delle imposte, sono stato oggetto di riforma fiscale. Infatti il D.Lgs 87/2024 ha previsto delle novità.

Tali novità si applicano rispetto alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Dunque è corretto affermare che con riferimento alle violazioni sull’acconto IMU 2024 si applica la vecchia sanzione per omesso versamento e le vecchie regole di ravvedimento; per il saldo invece e da qui in avanti, troveranno applicazione le nuove regole della riforma fiscale.

Vediamo in che modo il contribuente che non paga l’IMU o fa un versamento parziale può mettersi al riparo da eventuali controlli da parte del Comune.

Le scadenze IMU tra acconto e saldo

Entro il 16 giugno deve essere pagato l’acconto IMU. La seconda rata/saldo IMU  deve essere invece essere pagata entro il 16 dicembre.

Per calcolare l’importo dell’acconto si deve  tenere conto dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Tenendo conto della quota e dei mesi di possesso nel 1° semestre.

Tuttavia, è facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Salvo conguaglio in scadenza al 16 dicembre.

Il conguaglio andrà effettuato sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre .

In caso di mancata approvazione e pubblicazione delle aliquote nei termini di legge , si applicano per il versamento del saldo le aliquote del periodo d’imposta precedente.

Come si calcola l’IMU?

Come da circolare del Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n° 1/DF:

  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il mese deve essere così computato: mese di 28 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese; di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Cos’ per fare un esempio, per una seconda casa, l’aliquota base è dello 0,76% ma i Comuni possono decidere di aumentarla fino all’1,06%. O diminuirla fino allo 0,46%,

Per calcolare l’acconto IMU, sarà necessario:

  • individuare la rendita Catastale (vedi visura catastale);
  • rivalutare la rendita del 5%;
  • calcolare il valore catastale aumentato del 60%(rendita rivalutata *160).

Da qui, ottenuta la base imponibile, sarà possibile calcolare l’acconto con l’aliquota prevista dal comune.

L’importo dovrà essere rapportato ai mesi di possesso.

Cosa succede se non si paga l’IMU?

Potrebbe accadere che il contribuente non abbia la liquidità necessaria per effettuare il pagamento dell’IMU.

Oppure che effettui solo un pagamento parziale. Dunque in questi casi il contribuente commette una violazione.

Il Comune potrebbe emettere un avviso di accertamento esecutivo con il quale contesta la violazione irrogando anche la sanzione. Chiedendo altresì il pagamento degli interessi.

Dunque, il conto da versare potrebbe farsi molto salato.

Quali sono le sanzioni previste per il mancato pagamento dell’IMU?

La violazione può essere punita con la sanzione prevista per gli omessi versamenti delle imposte. Prima della riforma fiscale la sanzione era pari al 30%, ora è scesa al 25%.

La riduzione al 25% vale per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Fino al 31 agosto 2024, le sanzioni base da prendere a riferimento sono le seguenti:

  • 1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% dopo i 90 giorni di ritardo.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre invece le sanzioni da prendere a riferimento sono pari a: 25% se il ritardo va oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria; 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (dopo il 1° settembre); 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (fino all’1 settembre 1% per ogni giorno).

Come funziona il ravvedimento operoso per sanare i pagamenti in ritardo?

Il contribuente che ha omesso il pagamento dell’IMU può decidere di sistemare la propria situazione di sua volontà sempreché:

la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza (vedi art.13 D.Lgs 472/1997 sul ravvedimento operoso).

Ciò è possibile grazie al c.d. ravvedimento operoso delle sanzioni IMU.

In tale caso a seconda del tempo che intercorre tra la commissione della violazione e la sua sistemazione, il contribuente ha diritto ad applicare alle sanzioni individuate nel pr.

precedente le riduzioni come di seguito specificate.

Tipologia di ravvedimento sanzioni IMU Termine Sanzione ordinaria ridotta
Sprint Entro 14 giorni dal mancato/ridotto versamento 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%)
Breve Dal 15° al 30° giorno 1,5% (1/10 del 15%)
Medio Dopo il 30° gg ed entro 90 giorni 1,67 % (1/9 del 15%)
 

 

 

Lungo

 

 

 

 

Acconto IMU (anno N)

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ossia 30 giugno anno n+1.  

 

 

 

 

 

3,75% (1/8 del 30%)

Saldo IMU (anno N) 16 dicembre anno successivo (n+1); alcuni Comuni ammettevano il ravvedimento fino al 31 dicembre anziché al 16.

 

Si considerino anche le ulteriore riduzioni previste all’art.13 del D.Lgs 472/1997.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre si applicano le seguenti novità della riforma fiscale (D.Lgs 87/2024)

Novità in materia di ravvedimento operoso-sanzioni IMU
 

 

Regolarizzazione oltre il termine relativo all’anno in cui è stata commessa la violazione

Riduzione sanzionatoria a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore (nuova lett. b-bis)
 

 

 

Cumulo giuridico

La percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione.
Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto deflativo.
 

Preclusione al ravvedimento con dichiarazione oltre 90 gg

Il ravvedimento è, in ogni caso, escluso nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. Ciò vale non solo per dichiarazione dei redditi, Iva, 770, come già previsto in precedenza ma anche per IMU, successione, ecc.
 

Conferme ravvedimento dichiarazione tardiva

Riduzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
 

 

 

 

 

 

Nuovo accertamento con adesione e contraddittorio preventivo/nuove riduzioni sanzionatorie

 

 

 

 

 

 

Riduzione a 1/6

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’ articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
 

 

 

1/5

Ravvedimento post PVC, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’ articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
1/4 Ravvedimento post schema di atto contradditorio preventivo, con violazione contestata tramite PVC,  senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Vediamo di seguito un esempio di calcolo delle sanzioni IMU in ravvedimento.

Come si calcola la sanzione IMU: esempio

Immaginiamo un contribuente che doveva pagare l’acconto IMU di €1.000 entro il 16 giugno 2024, ma ha dimenticato di farlo e decide di regolarizzare la situazione il 30 luglio 2024, con 45 giorni di ritardo.

In tale caso gli importi da versare in F24 sono così calcolati:

  • Sanzione: con il ravvedimento operoso medio (31-90 giorni), la sanzione è dell’1,67%. In questo caso, la sanzione sarà: €1.000 x 1,67% = €16,70.
  • Interessi: con un tasso di interesse legale del 2,5% annuo, calcolato per 45 giorni di ritardo, gli interessi saranno: €1.000 x 2,55% x (45/365) = €3,01
  • Totale da pagare: €1.000 (importo IMU) + €16,70 (sanzione) + €3,01(interessi) = €1.019,71.

Si faccia attenzione al fatto che per gli interessi e le sanzioni da ravvedimento IMU non c’è uno specifico codice tributo. Questi devono essere aggiunti in F24 all’importo IMU.

Conclusioni

Il ravvedimento operoso delle sanzioni IMU rappresenta una soluzione efficace per sanare il ritardato pagamento dell’IMU con sanzioni ridotte e senza l’applicazione delle più severe sanzioni del 25/30%. È però fondamentale intervenire tempestivamente: maggiore è il ritardo, più alta sarà la sanzione. E’ da ricordare che inoltre che la corretta compilazione del modello F24 e il calcolo preciso di sanzioni e interessi sono essenziali per evitare ulteriori problemi con l’amministrazione competente.

Riassumendo…

  • Le sanzioni IMU per omesso versamento possono arrivare fino al 30%;
  • le sanzioni possono essere ridotte in ravvedimento operoso che permette di abbattere le sanzioni effettive;
  • meno tempo intercorre tra la scadenza ordinaria del pagamento e la sua regolarizzazione spontanea, maggiore saranno i vantaggi del ravvedimento.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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